Tribunale di Milano, ordinanza 19 novembre 2018

Avendo la CGUE definitivamente accertato, con la sentenza Martinez,  l’incompatibilità tra l’art. 11 direttiva 2011/98  e l’art. 65 L. 488/98 nella parte in cui esclude i titolari di permesso unico lavoro dall’assegno famiglie numerose, ogni amministrazione comunale è tenuta a dare applicazione a detta sentenza e pertanto a riconoscere la prestazione anche ai titolari di detto permesso. L’esclusione di questi ultimi costituisce discriminazione collettiva avverso la quale hanno diritto di agire in giudizio le associazioni incluse nell’elenco di cui all’art. 5 dlgs 215/03 e che può essere rimossa mediante l’ordine al Comune di modificare le indicazioni date ai propri uffici e la pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Comune.

Assegno nuclei familiari con almeno tre figli minori – esclusione dei titolari di permesso unico lavoro da parte della amministrazione comunale – discriminazione collettiva – sussiste – ordine di adottare disposizioni amministrative e di modificare il sito – ammissibilità

Tribunale di Milano, ordinanza del 19.11.2018, est Ravazzoni, ASGI e APN (avv.ti Guariso e Neri) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano e altri), Comune di Como (avv.ti Ceresa e altri), Comune di Legnano (contumace)