Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale di Milano, ordinanza del 19 aprile 2016
Non è protetto dall’immunità di parlamentare europeo un politico che nel corso di una trasmissione televisiva affermi “i Rom sono la feccia della società” poiché non sussiste alcun collegamento tra l’opinione formulata dallo stesso – avente il mero scopo di offendere e denigrare – e le sue funzioni parlamentari; tale comportamento costituisce molestie discriminatorie ex art. 2 comma 3 d.lgs. 215/2003 nei confronti di un gruppo etnico; sanzioni adeguate a tale comportamento sono l’obbligo di pubblicazione dell’ordinanza ai sensi dell’ art. 28 comma 7 d.lgs. 150/2011 nonché, ai fini di ottenere un effetto dissuasivo, l’obbligo del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 15 direttiva 2000/43 alle associazioni ricorrenti.
Discriminazione per ragioni etniche – immunità di parlamentare europeo – affermazioni offensive e denigratorie– assenza di collegamento tra le opinioni formulate e le funzioni svolte – insussistenza dell’immunità – molestie nei confronti di un gruppo etnico – art.2 comma 3 d.lgs. 215/2003 – sussistenza – obbligo di pubblicazione dell’ordinanza e obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale alle associazioni ricorrenti.