Tribunale di Milano, ordinanza 22 gennaio 2019

Non è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale – sollevata con riferimento agli artt. 3 e 10 Cost., nonché all’art. 117 comma 1 Cost. in relazione alla direttiva CE 2003/109 e alla direttiva CE 2004/83 – dell’art. 22 lettera b) della legge regionale della Lombardia n. 16/2016 nella parte in cui prevede, per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica e anche per le famiglie in condizioni di particolare povertà, il requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa nella Regione per almeno cinque anni, nel periodo immediatamente precedente la domanda; non sussiste infatti alcuna correlazione tra detto requisito di residenza o lavoro e la situazione di disagio economico che il servizio abitativo pubblico mira ad arginare.

l.r. lombardia n. 16/2016 – accesso all’edilizia residenziale pubblica – requisiti obbligatori – residenza – svolgimento attività lavorativa nella Regione – 5 anni –  artt. 3, 10  e 117 co.1 costituzione -direttiva CE 2003/109 – direttiva CE 2004/83- contrasto – eccezione di legittimità costituzionale – non manifesta infondatezza

Tribunale di Milano, ordinanza del 22 gennaio 2019,est. Flamini, xxx, ASGI, NAGA, CGIL Lombardia (avv.ti Guariso e Neri) c. Regione Lombardia (avv.Tambolini)