L’accesso alle prestazioni sociali agevolate è disciplinato dal DPCM 159/13 che, in conformità al principio paritario di cui all’art. 2 TU immigrazione, disciplina l’ISEE quale modalità di verifica della condizione economica del richiedente, senza prevedere regimi differenti per italiani e stranieri. Conseguentemente costituisce discriminazione la condotta di una amministrazione locale che, modificando il proprio regolamento, pretenda che i cittadini non-UE debbano produrre, per accedere a dette prestazioni, la certificazione asseverata rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, resa ai sensi dell’art. 3 DPR 445/2000, che attesti l’assenza di redditi e proprietà nello stato estero di provenienza. Il Comune deve pertanto essere condannato a modificare il predetto Regolamento in modo da consentire ai cittadini non UE di presentare la domanda di accesso a prestazioni sociali agevolate mediante la presentazione dell’ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE
Accesso alle prestazioni sociali agevolate – DPCM 159/13 istitutivo dell’ISEE – regime paritario per italiani e stranieri – richiesta ai soli stranieri di documentazione aggiuntiva attestante l’inesistenza di redditi e proprietà all’estero – illegittimità – discriminazione – sussiste – conseguenze