Tribunale di Genova, decreto del 18 ottobre 2001

est. Martinelli

Sciogliendo successivamente la riserva; rilevato che il decreto di espulsione amministrativa, con accompagnamento alla frontiera e divieto di rientro entro i 5 anni, è stato emesso in data 24.7.2001 nei confronti del cittadino extracomunitario […](nato a Frauenfeld CH il […]) ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. c e co. 4 lett. b del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, con riferimento all’art. 1, co.3, della l. 27.12.1956 n. 1423;

ritenuto che il ricorrente è stato tratto in arresto (con successiva convalida dell’arresto) perché indiziato dei reati di concorso in resistenza e concorso in danneggiamento seguito da incendio, commessi in Genova nel corso delle giornate dedicate alla riunione del G8, ed è stato espulso il giorno stesso della sua carcerazione (avendo il magistrato escluso il pericolo di reiterazione per la giovane età dell’indagato);

ritenuto, in via generale, che il giudizio richiesto dal co. 3 dell’art. 1 della l. 1423/1956 si compone di una constatazione (esistenza di elementi di fatto specifici a carico del singolo in ordine a comportamenti pericolosi) e di una previsione (che la persona possa reiterare comportamenti simili) che sono analoghe a quelle che la legge richiede al magistrato in materia di provvedimento cautelare sulla libertà, ma che non sono subordinate a convalida del magistrato ed appartengono pertanto in modo indipendente all’autorità amministrativa, mentre in sede di impugnazione deve esserne soltanto verificata la (ragionevole) sussistenza;

ritenuto che, nella specie, la partecipazione all’incendio di autovetture integra, indipendentemente dall’esito del procedimenti giudiziario relativo, un “elemento di fatto” che giustifica in modo sufficiente il convincimento di pericolosità racchiuso nel provvedimento espulsivo, anche se l’opinabile previsione di reiterazione, ha avuto nel procedimento giudiziario ancora pendente, una risposta diversa relativamente alla misura cautelare che il magistrato non ha ritenuto di adottare;

rilevato che la questura di Genova ha riferito di aver ottenuto, per l’espulsione di cui si tratta, nulla osta verbale sia dal g.i.p. che dall’organo del P.M., e ritenuto che in caso di arresto in flagranza la legge prevede il rilascio del nulla osta come dovuto, se non vi siano “inderogabili esigenze processuali”, che nella specie neppure il ricorrente individua; rilevato che il ricorrente ha chiesto in via subordinata, la riduzione del periodo di divieto di rientro in Italia ad anni 3, senza che sul punto la prefettura abbia replicato;

ritenuto che la giovane età del ricorrente è ragione sufficiente per limitare a tre anni il divieto di rientro in Italia;

rilevato che la difesa del ricorrente ha inoltre chiesto, nella memoria difensiva 18.10.2001, la separata dichiarazione di illegittimità del provvedimento di accompagnamento dello straniero alla frontiera sollevando sul punto questione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 co.13 del d.lgs. 286/98, per la mancata previsione della necessità di convalida da parte dell’autorità giudiziaria di un provvedimento amministrativo che incide sulla libertà personale;

ritenuto che tale domanda ha per oggetto un provvedimento diverso da quello di espulsione originariamente impugnato nel ricorso tempestivamente proposto, ed è stata formulata ben oltre il termine per l’impugnazione del provvedimento amministrativo, per cui deve essere dichiarata tardiva.

Respinge

l’impugnazione proposta da […], contro il decreto di espulsione 24.7.2001 emanato dal prefetto della provincia di Genova nei suoi confronti. Ridetermina in tre anni la durata del divieto di rientro del ricorrente in Italia. Dichiara inammissibile, per la tardiva impugnazione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera.