Tribunale di Firenze, ordinanza 18 marzo 2019

Sussiste il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo in quanto il comma 1 bis dell’art. 4 d.lgs. 142/2015, così come modificato dall’art. 13 d.l. 113/2018, non abroga la possibilità di iscriversi al registro anagrafico, bensì abroga l’art. 5 bis dello stesso decreto 142 che prevedeva la procedura semplificata di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, svincolando detta iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente soggiornanti e per i cittadini italiani.

Iscrizione anagrafica –richiedenti asilo- diritto – sussiste – art. 4 co. 1 d.l.gs. 142/2015 –non abroga iscrizione – abroga procedura semplificata – ex art. 5 bis d.lgs. 142/2015

Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 marzo 2019, est. Carvisiglia, xxx (avv. Consoli) c. Comune di Scandicci (Fi)