La cittadina extra UE, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari e di permesso unico per lavoro ha il diritto a percepire l’assegno di maternità di base di cui all’art.74 del d. Lgs 151/2001, con conseguente disapplicazione della norma interna, nella misura in cui quest’ultima limita ai soggiornanti di lungo periodo la prestazione medesima, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 13/12/2011, n. 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Assegno di maternità di base – art. 74 d.Lgs. 151/2001 – permesso unico lavoro – art. 12 Direttiva 98/2011 – applicabilità diretta