Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ordinanza del 18 novembre 2014

I familiari a carico di lavoratori stranieri devono essere computati nel nucleo familiare al fine del diritto all’assegno familiare ex. art. 2 comma 6 L. 153/88 anche per i periodi nei quali non si trovano sul territorio italiano. E’ pertanto frutto di una erronea interpretazione della legge escludere dalla prestazione gli stranieri i cui familiari a carico sono tornati temporaneamente in patria, anche se per lunghi periodi.

Prestazioni sociali – assegni familiari – art. 2 comma 6 L. 153/88 – nucleo familiare – assenza dal territorio italiano – esclusione dal diritto – erronea interpretazione della legge – diritto all’assegno – sussiste

Tribunale di Brescia, sezione lavoro, 18/11/2014, est. Onni, XXX (avv.ti Guariso, Zucca) c. INPS (avv. Maio) e IVECO s.p.a. (avv.ti Gorio e Barbieri)

 

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24 gennaio 2015  – I familiari a carico di lavoratori stranieri vanno computati nel nucleo familiare al fine del diritto all’assegno ordinario anche per i periodi nei quali sono rientrati in patria