Tribunale di Brescia, ordinanza del 7 marzo 2015

Costituisce discriminazione il comportamento dell’INPS che non consente il computo  nel nucleo familiare del cittadino straniero lungosoggiornante –ai fini del pagamento del relativo assegno – dei familiari residenti all’estero, mentre ne consente li computo per il cittadino   italiano; tale disparità di trattamento, benché prevista dall’art. 2, comma 6, L. 153/88, è in contrasto con il principio sovraordinato di parità tra italiani e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell’art. 11 Direttiva 109/2003, principio   che, benché suscettibile  di limitazione da parte degli Stati membri alle sole prestazioni essenziali, non è stato limitato dal legislatore italiano in sede di recepimento, non potendo rilevare a tal fine le norme che, prima dell’entrata in vigore della direttiva, prevedevano trattamenti differenziati.

Prestazioni sociali – assegno “ordinario” per il nucleo familiare – familiari residenti all’estero – computo nel nucleo familiare – art. 2, comma 6, L. 153/88 – differenza di trattamento tra italiani e stranieri lungosoggiornanti – violazione dell’art. 11 Direttiva 109/2003 – discriminazione – sussiste – diritto dello straniero al computo dei familiari residenti all’estero – sussiste

Ordinanza: Tribunale di Brescia, sez. lavoro. est. Mossi, XXX (avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (avv. Maio) e Eta Beta spa (avv. Giampaoli)