Tribunale di Brescia, ordinanza del 14 ottobre 2015

Il requisito dei dieci anni continuativi di residenza, introdotto dall’art. 20 DL 112/08, al fine della fruizione del beneficio dell’assegno sociale ex art. 3 comma 6 L 335/1995 è in contrasto con il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e familiari di cittadini UE o di cittadini italiani previsto – nel campo di applicazione del Trattato – dagli artt. 19 e 23 del d.lgs 19/2007, attuativo della direttiva 2004/38/CE. Tale requisito di residenza infatti, essendo più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani rispetto ai cittadini stranieri, integra una discriminazione indiretta o dissimulata non essendo giustificato da alcuna finalità legittima.

Prestazioni sociali – assegno sociale ex art 3 c 6 L 335/1995– disposizione nazionale che ne prevede l’attribuzione solo a chi abbia dieci anni continuativi di residenza in Italia– assenza di finalità legittima – contrasto con gli artt. 19 e 23 d.lgs 30/2007 attuativo della direttiva 2004/38/CE – sussiste – discriminazione indiretta – sussiste

Ordinanza: Tribunale Brescia, 14 ottobre 2015, est. Pipponzi, S. F. e S. N. (avv. Guariso e Neri) c. INPS (avv. Maio)