Tribunale di Bergamo, ordinanza del 16 agosto 2015

Costituisce discriminazione per motivi nazionali ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 286/1998 l’aumento abnorme dei diritti di segreteria relativi alle certificazioni di idoneità alloggiativa,   poiché tale aumento, che determina un particolare  svantaggio in danno degli stranieri,  non è giustificato da finalità legittime, perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In tale ipotesi il Giudice può ordinare al Comune, oltre alla revoca della delibera, la restituzione a tutti gli stranieri della differenza tra quanto pagato a seguito della nuova delibera e quanto richiesto in precedenza.

Discriminazione per nazionalità – art. 43 d.lgs. 286/1998 – deliberazione di giunta comunale – aumento abnorme dell’importo dei  diritti di segreteria per il rilascio della  certificazione di idoneità alloggiativa- assenza di finalità legittime e mezzi proporzionati  – discriminazione indiretta a danno degli stranieri – sussistenza – obbligo del Comune di restituire l’eccedenza anche agli stranieri che non hanno agito in giudizio – sussistenza

Tribunale di Bergamo, 16.8.2015, est. Ippolito, XXX (avv.ti Basaldella e Bestetti) c. Comune di Telgate (avv. Rillosi)