Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 9 aprile 2019
La condotta tenuta dal Comune di Palazzago (Bg), consistente nella richiesta di presentazione, ai soli cittadini extra UE, della certificazione prodotta dalle competenti autorità del Paese di origine, relativa ai redditi mobiliari e immobiliari posseduti all’estero di tutti i componenti del nucleo familiare con traduzione da parte del consolato italiano del Paese di origine, al fine di accedere alle prestazioni sociali agevolate (bonus gas ed energia), al contributo frequenza scolastica, all’assegno di maternità di base e AFN, costituisce discriminazione in quanto il Comune, non può introdurre modifiche nell’applicazione dell’ISEE (che non costituisce una autocertificazione ma una attestazione pubblica della misurazione della situazione economica) ai fini dell’accesso alle prestazioni, né assumere un ruolo di controllo fiscale.
Comune Palazzago – art. 3 DPR 44/2000 – redditi posseduti all’estero – cittadini extra UE – prestazioni sociali agevolate – Assegno maternità di base – AFN- ISEE – attestazione pubblica della situazione economica – discriminazione -sussiste