Tribunale di Bergamo, ordinanza 9 aprile 2019

La condotta tenuta dal Comune di Palazzago (Bg), consistente nella richiesta di presentazione, ai soli cittadini extra UE, della certificazione prodotta dalle competenti autorità del Paese di origine, relativa ai redditi mobiliari e immobiliari posseduti all’estero di tutti i componenti del nucleo familiare con traduzione da parte del consolato italiano del Paese di origine, al fine di accedere alle prestazioni sociali agevolate (bonus gas ed energia), al contributo frequenza scolastica, all’assegno di maternità di base e AFN, costituisce discriminazione in quanto il Comune, non può introdurre modifiche nell’applicazione dell’ISEE (che non costituisce una autocertificazione ma una attestazione pubblica della misurazione della situazione economica) ai fini dell’accesso alle prestazioni, né assumere un ruolo di controllo fiscale.

Comune Palazzago – art. 3 DPR 44/2000 – redditi posseduti all’estero – cittadini extra UE – prestazioni sociali agevolate – Assegno maternità di base – AFN- ISEE – attestazione pubblica della situazione economica – discriminazione -sussiste

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 9 aprile 2019, est. Lupenta, xxx (avv.ti Guariso e Vicini) c. Comune di Palazzago (avv. Vivi)