Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 giugno 2018

La negazione del premio alla nascita di cui all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 alle cittadine extracomunitarie non in possesso di permesso di lungo periodo, introdotta in via amministrativa per mezzo di una circolare che ha esteso a suddetto beneficio i medesimi requisiti previsti per il bonus bebè, costituisce una condotta discriminatoria sia in quanto non sussiste alcuna disposizione normativa che attribuisca all’Inps il potere di derogare ad una fonte normativa di rango primario, sia perché una tale limitazione contrasta con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della Direttiva 2011/98 che in quanto sufficientemente chiaro preciso e incondizionato è dotato di diretta applicabilità; pertanto la disposizione nazionale contrastante deve essere disapplicata e la condotta discriminatoria eliminata.

Premio alla nascita – all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 – esclusione cittadine extracomunitarie non in possesso di permesso di lungo periodo – circolare – estensione requisiti bonus bebè – assenza potere di deroga in capo all’INPS – principio di parità di trattamento ex art. 12 direttiva 2011/98 – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste – disapplicazione

Tribunale di Bergamo, 07.0.2018, Est. Azzollini, XXX (Avv.ti Guariso e Traina) c. INPS (Avv.to Collerone)