Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022
Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797
Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022
Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 giugno 2018
La negazione del premio alla nascita di cui all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 alle cittadine extracomunitarie non in possesso di permesso di lungo periodo, introdotta in via amministrativa per mezzo di una circolare che ha esteso a suddetto beneficio i medesimi requisiti previsti per il bonus bebè, costituisce una condotta discriminatoria sia in quanto non sussiste alcuna disposizione normativa che attribuisca all’Inps il potere di derogare ad una fonte normativa di rango primario, sia perché una tale limitazione contrasta con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della Direttiva 2011/98 che in quanto sufficientemente chiaro preciso e incondizionato è dotato di diretta applicabilità; pertanto la disposizione nazionale contrastante deve essere disapplicata e la condotta discriminatoria eliminata.
Premio alla nascita – all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 – esclusione cittadine extracomunitarie non in possesso di permesso di lungo periodo – circolare – estensione requisiti bonus bebè – assenza potere di deroga in capo all’INPS – principio di parità di trattamento ex art. 12 direttiva 2011/98 – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste – disapplicazione