Sussiste il diritto all’iscrizione anagrafica del titolare del permesso per richiesta asilo in quanto si tratta di un diritto di rilevanza costituzionale considerando che alla residenza anagrafica è normalmente ricollegata anche la possibilità di esercitare concretamente molti diritti fondamentali che, secondo l’interpretazione consolidata della Corte, spettando a tutti gli individui senza distinzioni di cittadinanza; inoltre la mancata iscrizione si pone in violazione, oltre che dell’art. 3 Cost, dell’art 6 co. 7 del T.U. immigrazione
iscrizione anagrafica – titolari permesso di soggiorno per richiesta asilo – diritto fondamentale di tutti gli individui- sussiste – violazione art. 3 Cost. e art. 6 co. 7 TU immigrazione
Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14 gennaio 2020, est. De Magistris, xxx c. Comune di Boltiere