Tribunale di Bergamo, ordinanza 1 agosto 2019

E’ non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2,3,31,38 della Costituzione, nonché l’art. 117 in relazione all’art. 14 CEDU,  l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1 lett a) n. 1) dlgs 147/17 nella parte in cui prevede, ai fini dell’accesso al reddito di inclusione (REI), che i cittadini extra UE debbano essere titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo anziché di un permesso a tempo determinato per lavoro o altri motivi. Il diritto a detta prestazione non può derivare dalla direttiva 2011/98, posto che le prestazioni di contrasto alla povertà non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento 883/04, cui la direttiva fa riferimento.

REI (reddito d’inclusione) – art. 3 co. 1 lett. a) n.1) d.lgs. 147/2017 – requisito del permesso di lungo periodo – questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 2,3,31,38,117 (in relazione 14 CEDU) Cost – non manifesta infondatezza – direttiva 2011/98 – inapplicabilità.

Tribunale di Bergamo, ordinanza 1 agosto 2019, est. Bertoncini, xxx (avv.ti Guariso e Traina) c. Comune di Bergamo (avv.ti Gritti e Mangili)