Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 13 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 9 dicembre 2021
Tribunale di Milano, ordinanza 1 dicembre 2021
Tribunale di Alessandria, ordinanza del 26 novembre 2015
L’azione giudiziaria volta a ottenere l’assegno per famiglie numerose ex art. 65 L. 488/1998 non è soggetta al termine di decadenza di un anno dalla conclusione del procedimento amministrativo previsto dall’art. 47, comma 3, DPR 639/1970 perché detto assegno non rientra tra le prestazioni di cui all’art. 24 L. 88/89, non avendo carattere previdenziale e non essendo concessa dall’INPS, bensì dai Comuni.
Lo straniero titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo ha diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 11 direttiva 2003/109 – all’assegno per famiglie numerose ex art. 65 L. 448/98, anche per i periodi antecedenti l’estensione disposta con L. 97/13; il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.
Assegno famiglie numerose – azione giudiziaria avverso il diniego – termine di decadenza di un anno previsto dall’art. 47 co 3 DPR. 639/1970 – inapplicabilità
Prestazioni sociali – assegno famiglie numerose – titolari di permesso di lungo periodo – art. 11 direttiva CE 2003/109 – applicabilità – diritto al pagamento – sussiste – diniego della prestazione – discriminazione – sussiste