Tribunale di Alessandria, ordinanza del 26 novembre 2015

L’azione giudiziaria volta a ottenere l’assegno per famiglie numerose ex art. 65 L. 488/1998 non è soggetta al termine di decadenza di un anno dalla conclusione del procedimento amministrativo previsto dall’art. 47, comma 3, DPR 639/1970 perché detto assegno non rientra tra le prestazioni di cui all’art. 24 L. 88/89, non avendo carattere previdenziale e non essendo concessa dall’INPS, bensì dai Comuni.

Lo straniero titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo ha diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 11 direttiva 2003/109 – all’assegno per famiglie numerose ex art. 65 L. 448/98, anche per i periodi antecedenti l’estensione disposta con L. 97/13; il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.

Assegno famiglie numerose – azione giudiziaria avverso il diniego – termine di decadenza di un anno previsto dall’art. 47 co 3 DPR. 639/1970 – inapplicabilità

Prestazioni sociali – assegno famiglie numerose – titolari di permesso di lungo periodo – art. 11 direttiva CE 2003/109 – applicabilità – diritto al pagamento – sussiste – diniego della prestazione – discriminazione – sussiste

Ordinanza: Tribunale di Alessandria, est. Mainella, ordinanza 26 novembre 2015, XXX c. Comune di Novi Ligure e INPS