Tribunale di Alessandria, ordinanza 18 luglio 2020

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dal Comune di Alessandria consistente nell’aver negato il diritto alla indennità di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 151/01 alla madre di cittadinanza extra UE coniugata con cittadino italiano che, al momento della nascita del bambino non è formalmente residente ma lo è invece al momento della domanda, essendo sufficiente la residenza della madre in Italia al momento della domanda;  l’assegno spetta inoltre alla richiedente in quanto familiare di cittadino UE, essendo tutelata dall’art. 19 comma 4 d.lgs. 30/07, anche se non aveva ancora ottenuto la carta di soggiorno di familiare extra UE di cittadino UE, si trovava comunque nelle condizioni sostanziali per avere diritto a tale permesso.

assegno maternità di base ex art. 74 d.lgs. 151/01 – spetta alla madre che è residente al momento della domanda anche se non lo è al momento del parto – familiare cittadino UE in attesa di Carta di soggiorno per familiari UE – applicazione art. 19 comma 4 d.lgs. 30/2007 – sufficienti le condizioni sostanziali per accedere al permesso – discriminazione – sussiste

Tribunale di Alessandria, ordinanza del 18 luglio 2020, est. Ardoino, xxx (avv.ti Guariso e Lavanna) c. Comune di Alessandria (contumace)