Costituisce discriminazione la condotta tenuta dal Comune di Alessandria consistente nell’aver negato il diritto alla indennità di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 151/01 alla madre di cittadinanza extra UE coniugata con cittadino italiano che, al momento della nascita del bambino non è formalmente residente ma lo è invece al momento della domanda, essendo sufficiente la residenza della madre in Italia al momento della domanda; l’assegno spetta inoltre alla richiedente in quanto familiare di cittadino UE, essendo tutelata dall’art. 19 comma 4 d.lgs. 30/07, anche se non aveva ancora ottenuto la carta di soggiorno di familiare extra UE di cittadino UE, si trovava comunque nelle condizioni sostanziali per avere diritto a tale permesso.
assegno maternità di base ex art. 74 d.lgs. 151/01 – spetta alla madre che è residente al momento della domanda anche se non lo è al momento del parto – familiare cittadino UE in attesa di Carta di soggiorno per familiari UE – applicazione art. 19 comma 4 d.lgs. 30/2007 – sufficienti le condizioni sostanziali per accedere al permesso – discriminazione – sussiste