Tribunale Civile di Roma, sentenza 7306/2016 del 12 aprile 2016

In tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l’esercizio di tale potere -a seguito dell’inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell’istanza, in base all’art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell’art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell’art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992)-, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all’emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (Sez. U, Sentenza n. 7441 del 7 luglio 1993; Sez. U, Sentenza n. 1000 del 27 gennaio 1995; ecc.).

Cittadinanza per matrimonio – inutile decorso del termine biennale previsto per concludere il procedimento – acquisto automatico del diritto alla cittadinanza – sussiste

Tribunale Civile di Roma, sentenza del 12.04.2016, n. 7306, est. Ciavattone, XXX (avv. Guaragnella) c. Ministero dell’Interno