Tribunale di Catania, sezione I civile, ordinanza del 27 gennaio 2016

E’ nullo il decreto di respingimento differito se la copia notificata al destinatario è priva dell’attestazione di conformità all’originale.

respingimento differito (art. 10, co. 2, D.Lgs. 286/98) – impugnazione – competenza giudice ordinario – tribunale – oggetto del giudizio: riesame delle condizioni di legge – domanda di nullità del provvedimento – omessa attestazione di conformità all’originale della copia del provvedimento notificata – accoglimento della domanda

Tribunale di Catania, I sez. civ. ordinanza 27.1.2016, est. Castorina, XXX (avv. Trommino) c. Ministero dell’interno, Questura di Sira