Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 24 gennaio 2018

L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 D.lgs 151/2001, in quanto prestazione diretta a tutelare economicamente la maternità e la paternità in modo continuativo fino al terzo anno di vita del bambino, rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale secondo le previsioni del regolamento CE 883/2004 e pertanto la cittadina extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che richiama detto regolamento. Ne consegue che, essendo tale principio direttamente applicabile dalle pubbliche amministrazioni, l’art. 74 D.lgs 151/2001 deve essere disapplicato nella parte in cui limita il diritto all’assegno di maternità di base alla cittadina extracomunitaria titolare permesso di soggiorno lungoperiodo.

Assegno di maternità di base – art. 74 D.lgs 151/2001– prestazione a tutela della maternità e della paternità –  prestazione di sicurezza sociale – regolamento CE 883/2004– cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro – parità ex art. 12 direttiva 2011/98 – principio direttamente applicabile – disapplicazione 74 d.lgs 151/2001

Tribunale di Busto Arsizio, 24.01.2018, Est. Fumagalli, XXX (Avv.ti Guariso, Neri e Rizzi) c. Comune di Origgio (contumace) e INPS (Avv.to Guerra)