Tribunale di Brescia, ordinanza del 5 ottobre 2015

L’indennità di maternità per lavori atipici e discontinui ex art. 75 D.lgs 151/01 – benché prevista da detta norma per le sole straniere titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo – compete anche alle straniere con permesso ordinario,  perché costituisce provvidenza destinata al sostentamento della persona e a garantire condizioni accettabili di vita;  ciò in quanto la limitazione prevista dalla legge è in contrasto con gli artt. 14 CEDU e 21 Carta dei diritti e dette norme devono ritenersi direttamente applicabili nel nostro ordinamento nei rapporti verticali, a seguito della entrata in vigore dell’art. 6 TFUE come modificato dal Trattato di Lisbona.  Il mancato riconoscimento di detta indennità, espressamente motivato con la assenza del permesso di lungo periodo, costituisce discriminazione da parte dell’INPS, senza che sia necessario indagare sulla sussistenza di ulteriori requisiti ove contestata solo in sede di giudizio.

Prestazioni sociali – assegno di maternità per lavori atipici e discontinui ex art. 75 D.lgs 151/01 – disposizione nazionale che ne prevede l’attribuzione alle sole cittadine straniere titolari di permesso di lungo periodo – contrasto con gli artt. 14 CEDU e 21 Carta dei diritti – sussistenza – diretta applicabilità delle predette disposizioni – diniego dell’assegno da parte dell’INPS motivato con l’assenza di permesso di lungo periodo – discriminazione – sussiste

Tribunale di Brescia, ordinanza del 5 ottobre 2015, est. Pipponzi, XXX (avv. Guariso e Neri) c. INPS (avv. Roberto Maio)