Tribunale Bologna, ordinanza del 13 marzo 2015

Non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità del permesso di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti da almeno dieci anni, del beneficio dell’assegno sociale previsto dall’art. 3 comma 6, L. 335/1995 e successive integrazioni, per violazione degli artt. 10 primo comma e 117 primo comma della Costituzione, in relazione all’art. 14 CEDU.

Prestazioni sociali – assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 – requisito del permesso di lungo periodo – art. 80, comma 19, L. 388/2000 – contrasto con gli artt. 10 comma 1 e 117 comma 1 Cost. in relazione all’art. 14 CEDU – questione di illegittimità costituzionale – non manifesta infondatezza.

Ordinanza: Tribunale Bologna, 13 marzo 2015, est. Marchesini, H.J.J.N. c INPS