Tribunale di Bologna, ordinanza 7 marzo 2018

La cittadinanza non ha un impatto sulla capacità di guida degli utenti e pertanto, le tariffe RC Auto di assicurazione calibrate tenendo conto, tra i fattori di rischio considerati nel calcolo del premio finale, di un coefficiente che dipende dallo Stato di conseguimento della patente di guida desunto dallo Stato di nascita del conducente, sono contrarie al diritto dell’Unione europea e all’art. 43 del D.lgs 286/98 in quanto restrizioni che costituiscono un comportamento discriminatorio che riserva a soggetti di nazionalità straniera un trattamento svantaggioso nella sottoscrizione delle polizze assicurative.

irrilevanza cittadinanza in relazione alla capacità di guida – tariffe assicurative – calcolo premio finale dipendente dalla nazionalità – violazione diritto UE – violazione art. 43 del D.lgs 286/98 – trattamento svantaggioso per gli stranieri – discriminazione – sussiste

Tribunale di Bologna, 07.03.2018, Est. D’addabbo, A.S.G.I c. Linear S.p.a