Tribunale di Bergamo, ordinanza 2 marzo 2018

L’art. 1, comma 125, L. 190/2014, nella parte in cui riconosce il bonus bebè ai soli cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo contrasta con quanto disposto all’art. 12 della direttiva 2011/98 che riconosce ai titolari di permesso unico lavoro la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale nella quale rientra il beneficio in questione riconducibile alle prestazioni familiari di cui all’art. 3, comma 1, lett. j) del regolamento 883/2004. Detta condotta discriminatoria deve essere pertanto eliminata attribuendo la prestazione ai soggetti legittimati e dandone adeguata pubblicità sul sito istituzionale nonché adeguando i moduli on line per la domanda amministrativa.

bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – accesso titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo – esclusione titolari di permesso unico lavoro – art. 12 direttiva 2011/98 – principio di parità di trattamento – sicurezza sociale – prestazioni familiari ex. art. 3, comma 1, lett. j) regolamento 883/2004 – discriminazione – sussiste – pubblicità sito istituzionale – modifica modulo domanda

Tribunale di Bergamo, 02.03.2018, Est. Cassia, XXX (Avv.ti Guariso e Traina) c. INPS (Avv.to Imparato)