Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sentenza del 24 aprile – 2 luglio 2014, n. 7008

IL TAR accoglie il ricorso con annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo per l’Amministrazione di procedere all’esame della domanda di cittadinanza del ricorrente con le corrette generalità, non la richiesta di risarcimento in relazione ai danni da mancato tempestivo esercizio dell’attività amministrativa. Spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del pregiudizio, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo; e se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la prova dell’esistenza del danno e della sua entità, è comunque ineludibile l’obbligo di allegare circostanze di fatto precise (Cfr. Consiglio Stato, sez. V, n. 3405 del 21.6.2013)

 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, —-, cittadino marocchino, ha presentato domanda per la concessione della cittadinanza italiana il 20 aprile 2004.
Con provvedimento del 16 aprile 2010 tale domanda è stata respinta in quanto risultava carico di un “alias” del ricorrente, —-, nato in Algeria, una condanna del 23 aprile 1998 per i reati di oltraggio e guida in stato di ebbrezza.
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
violazione dell’art 9 comma 1 della legge 91 del 1992; dell’art 3 della legge n. 241 del 1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in particolare contestando l’attribuzione al ricorrente del precedente penale a carico di —-, nato in Algeria.
E’ stata formulata altresì domanda di risarcimento danni.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita con atto di forma.
All’udienza pubblica del 3 ottobre 2014 questo Tribunale ha disposto istruttoria.
In adempimento di tale ordinanza istruttoria l’Amministrazione ha depositato una nota della Questura di Roma Ufficio immigrazione, da cui risulta l’errore di persona. Infatti, in base ai rilievi foto dattiloscopici effettuati presso il Commissariato di Albano già il 7 ottobre 2003, il richiedente, —–, nato in Marocco il 1-2-1966, non aveva a suo carico precedenti penali né “alias” con precedenti penali; in particolare non vi era alcun collegamento con —-, nato in Algeria il 1-2-1966 che, invece, era considerato “alias” di —- nato il 12-4-1968 in Marocco.
All’udienza pubblica del 16 gennaio 2014 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto rinvio al fine di concludere il procedimento relativo alla cittadinanza del ricorrente identificato con le corrette generalità.
All’udienza pubblica del 24 aprile 2014, non risultando alcuna ulteriore attività amministrativa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
E’ evidente, infatti, il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti in cui è incorsa l’Amministrazione, risultando dai riscontri fotodattiloscopici, già effettuati, il 7 ottobre 2003, presso il Commissariato P.S. di Albano, la mancanza di precedenti penali a carico del ricorrente, al quale invece è stato erroneamente attribuito un “alias” , in mancanza di qualsiasi elemento giustificativo, non essendo tale “alias” identificabile tramite i riscontri foto dattiloscopici o altri elementi di fatto in possesso dell’Amministrazione.
Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo per l’Amministrazione di procedere all’esame della domanda di cittadinanza del ricorrente con le corrette generalità ed in assenza, quindi, di precedenti penali sfavorevoli , come risulta dalla stessa nota della Questura di Roma- ufficio immigrazione depositata in giudizio.
Deve essere rigettata, invece, la domanda di risarcimento danni formulata in questa sede, in quanto assolutamente generica e senza alcuna deduzione né allegazione né in fatto né in diritto, circa il titolo della stessa domanda risarcitoria.
In primo luogo, non è, specificato se la domanda risarcitoria sia stata proposta per il danno da ritardo nell’adozione del provvedimento o per la mancata concessione del provvedimento favorevole, come sembra dal riferimento all’esercizio dei diritti del cittadino.
In tal ultimo caso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la domanda risarcitoria non possa essere accolta quando all’Amministrazione residui margine di discrezionalità nell’adozione del provvedimento favorevole, peraltro, molto ampio, nel caso di specie, trattandosi di provvedimento ampliativo di status come la concessione della cittadinanza. ( Cfr. Consiglio di Stato 30.6.2011 n. 3887, per cui , il risarcimento del danno conseguente a una lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell’illecito aquiliano-condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso-, all’effettiva dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere esito favorevole, quindi all’avvenuta e concludente dimostrazione della spettanza definitiva e ragionevolmente certa, mediante il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse, e comunque fermo l’ambito proprio della discrezionalità amministrativa.).
Inoltre, anche in materia di responsabilità da ritardo il ricorrente avrebbe avuto l’onere di provare, secondo i principi generali, la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio.
In relazione ai danni da mancato tempestivo esercizio dell’attività amministrativa, spetta al ricorrente, infatti, fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del pregiudizio, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo; e se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la prova dell’esistenza del danno e della sua entità, è comunque ineludibile l’obbligo di allegare circostanze di fatto precise (Consiglio Stato, sez. V, n. 3405 del 21.6.2013)
Sotto tali profili, l’azione risarcitoria, deve essere rigettata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali in relazione alla ammissione da parte dell’Amministrazione dell’errore nell’attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Rigetta la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)