Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, II sezione quater, sentenza del 31 maggio 2016

E’ annullato il provvedimento di rifiuto di concessione della cittadinanza italiana che si fonda su presunti elementi di pregiudizio per la sicurezza dello Stato, senza che questi siano in alcun modo specificati. Le esigenze di riservatezza del contenuto e delle fonti degli elementi che si assumono ostativi alla concessione della cittadinanza italiana possono essere rispettate omissando gli atti e oscurando le fonti, ovvero con motivazione per relationem, in modo da soddisfare le esigenze di adeguatezza della motivazione del provvedimento negatorio. L’esercizio del diritto di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative con le cautele e le garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza.

Cittadinanza – istanza di cittadinanza italiana ( art. 9. co. 1, lett. f) L. 91/1992) – sussistenza di elementi di pregiudizio per la sicurezza della Repubblica – diniego – ricorso al TAR Lazio – carenza di motivazione – ordinanza istruttoria: deposito della documentazione classificata come “riservata” omissata e priva di indicazione delle fonti – inottemperanza per imprescindibili ragioni di riservatezza – obbligo di ostentazione della documentazione rilevante ai fini della decisione con le cautele previste per la tutela di documenti riservati – illegittimità del rifiuto assoluto di ostentazione in giudizio – accoglimento del ricorso

TAR Lazio, sede di Roma, sez. II quater, sentenza 31.5.2016, est. Arzillo, XXX (avv. Fachile) c. Ministero dell’interno

Un breve commento dell’avv. Salvatore Fachile

Con questa interessante sentenza il Tar ripercorre e riconferma l’orientamento del Consiglio di Stato sulla illegittimità di un rifiuto della cittadinanza (per naturalizzazione) nei casi in cui la P.A. nega il riconoscimento (su base di documenti “riservati”) per una  presunta pericolosità del cittadino straniero, senza  poi riuscire in giudizio a fornire elementi più precisi. Nel caso di specie, il Tar aveva richiesto al Governo di fornire spiegazioni e documentazioni (seppur con tutte le cautele che avrebbe ritenuto necessarie), ma il Ministero (come spessissimo accade) si era limitato a riproporre dichiarazioni apodittiche sulla pericolosità del cittadino straniero e sulla impossibilità di rendere pubblici i fantomatici documenti “riservati” dell’intelligence italiana.

Il Tar quindi ribadisce che, anche al fine di garantire il diritto di difesa riconosciuto a tutti dalla Costituzione italiana, il Governo deve fornire elementi giustificativi della decisione presa anche qualora questi siano fondati su documenti dichiarati “riservati”.