Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sentenza del 7 – 8 maggio 2014, n. 2529

Il TAR della Campania ha accolto il ricorso di una cittadina straniera a cui era cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, verificando l’insussistenza di condizioni ostative opposte dall’Amministrazione competente che ha presentato argomentazioni generiche e non circostanziate oltre che prive di qualsivoglia elemento probatorio di riscontro, risultando in tal modo impedita, in apice, ogni forma di controllo sulla veridicità e corretta valutazione dei presupposti su cui riposa il provvedimento impugnato.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2014, proposto da:
—-, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Menale, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Roberto Giugliano in Napoli, via R. Morghen 41;
contro
Ministero dell’Interno, (Questura di Caserta), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;
per l’annullamento
del decreto della Questura di Napoli n.691 del 26.11.2013, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno cui mette capo – quale organo periferico – la Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., che nulla hanno opposto alla definizione del presente giudizio con decisione in forma semplificata;

Premesso che:
– Con il gravame in epigrafe la ricorrente impugna il decreto della Questura di Napoli n. 691 del 26.11.2013, con cui è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
– il suddetto provvedimento trae alimento dalla affermata fittizietà sia del rapporto di lavoro dichiarato che della residenza, oltre che dall’esistenza di numerosi precedenti;
Rilevato che:
– a sostegno della spiegata azione impugnatoria la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1) genericità della motivazione in cui impinge il provvedimento impugnato nella parte in cui rileva l’affermata fittizietà del rapporto di lavoro dichiarato;
2) altrettanto generica sarebbe l’attestazione della fittizietà della residenza, peraltro smentita dal buon esito della comunicazione del preavviso di rigetto;
3) generica e contraddittoria sarebbe, inoltre, l’affermazione dell’esistenza di precedenti, non meglio indicati, peraltro in contraddizione con il parere favorevole rilasciato ai fini del perfezionamento della procedura di regolarizzazione;
4) mancherebbe una puntuale valutazione sulla pericolosità sociale della ricorrente;
5) violazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990 ed in genere del principio del contrarius actus perché il diniego qui impugnato si porrebbe in rapporto di distonia con la presupposta procedura di emersione.
– si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso, ancorchè con memoria di stile;
Considerato che:
– la pretesa sussistenza di condizioni ostative risulta affidata ad argomentazioni generiche e non circostanziate oltre che prive di qualsivoglia elemento probatorio di riscontro, risultando in tal modo impedita, in apice, ogni forma di controllo sulla veridicità e corretta valutazione dei presupposti su cui riposa il provvedimento impugnato;
– l’Amministrazione non ha, invero, in alcun modo documentato l’assunto da cui il provvedimento di diniego prende abbrivio omettendo, perfino, di versare in atti – e nonostante le specifiche contestazioni attoree – il rapporto del Commissariato di P.S. di Aversa, indicato nel provvedimento gravato a conforto della pretesa fittizietà tanto del rapporto di lavoro che della residenza;
– parimenti, ha omesso di documentare l’asserita pendenza di precedenti di polizia ritenuti ostativi, e non meglio individuati;
– la ricorrente ha fornito, di contro, un principio di prova attraverso la produzione in atti del contratto di soggiorno, dell’estratto conto previdenziale e dei bollettini di versamento dei contributi, rilevando, quanto al profilo della residenza, che tale assunto, oltre a non essere documentato, risulta smentito dal buon esito della comunicazione del preavviso di rigetto;
Rilevato, dunque, che:
– l’assunto da cui muove il provvedimento impugnato non trova conferma nel materiale di causa;
– pur a fronte della divisata produzione attorea, l’Amministrazione intimata non ha corredato la propria asserzione di pertinente documentazione di riscontro, idonea a smentire quella prodotta da controparte né ha supportato il proprio assunto con ulteriori e più pregnanti argomentazioni al fine di meglio esplicitare la propria traiettoria argomentativa;
– il decreto oggetto di gravame risulta privo di un sufficiente corredo istruttorio e motivazionale, riflettendo una chiara inettitudine a reggere la statuizione di diniego;
Considerato che, sulla scorta delle suesposte argomentazioni, il ricorso può essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
Considerato, infine, che le spese di giudizio possano essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda qui scrutinata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)