Corte di Cassazione, sentenza n. 9378 dell’8 aprile 2021
Tribunale di Bergamo, ordinanza del 16 marzo 2021
Ordinanza del Tribunale di Milano del 15 marzo 2021
Tribunale di Udine, ordinanza del 2 marzo 2021
Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 24 febbraio 2021
Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza del 15 febbraio 2021 n. 3842
Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 3 febbraio 2021, n. 2457
Circolare del Ministero dell’Interno del 3 febbraio 2021, n. 9735
Corte d’Appello di Firenze, sentenza del 27 gennaio 2021
Tribunale di Roma, ordinanza 26 gennaio 2021
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 25 gennaio 2021, n. 9
Tribunale di Alessandria, ordinanza 21 gennaio 2021
Circolare del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2021, n. 153580
Corte d’Appello di Milano, sentenza 29 dicembre 2020
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sentenza del 9 dicembre 2019
In base alla normativa contenuta nel Testo Unico per l’Immigrazione e per effetto della modifica apportata dal D.lgs n.12/2014, art. 3, “La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche’ in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»”. Il ricorrente è titolare di permesso per lungo soggiornanti CE, ora UE, per ottenere il quale ha superato l’esame di conoscenza della lingua italiana di livello A2, ne consegue che lo stesso incorre nella previsione testè richiamata che esonera dalla prova di adeguata conoscenza della lingua italiana proprio coloro che già sono titolari del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.
Tribunale Amministrativo Regionale, sentenza del 9 dicembre 2019.