Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022
Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797
Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022
Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sentenza del 9 dicembre 2019
In base alla normativa contenuta nel Testo Unico per l’Immigrazione e per effetto della modifica apportata dal D.lgs n.12/2014, art. 3, “La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche’ in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»”. Il ricorrente è titolare di permesso per lungo soggiornanti CE, ora UE, per ottenere il quale ha superato l’esame di conoscenza della lingua italiana di livello A2, ne consegue che lo stesso incorre nella previsione testè richiamata che esonera dalla prova di adeguata conoscenza della lingua italiana proprio coloro che già sono titolari del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.
Tribunale Amministrativo Regionale, sentenza del 9 dicembre 2019.