Tribunale di Grosseto, ordinanza 24 ottobre 2023
Tribunale di Trento, sentenza 19 settembre 2023
Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sentenza del 9 dicembre 2019
In base alla normativa contenuta nel Testo Unico per l’Immigrazione e per effetto della modifica apportata dal D.lgs n.12/2014, art. 3, “La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche’ in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»”. Il ricorrente è titolare di permesso per lungo soggiornanti CE, ora UE, per ottenere il quale ha superato l’esame di conoscenza della lingua italiana di livello A2, ne consegue che lo stesso incorre nella previsione testè richiamata che esonera dalla prova di adeguata conoscenza della lingua italiana proprio coloro che già sono titolari del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.
Tribunale Amministrativo Regionale, sentenza del 9 dicembre 2019.