Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sentenza del 2 – 9 settembre 2015, n. 11117

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 2.1.2015, notificato il 24.6.2015, con il quale i competenti uffici del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino, hanno disposto il suo trasferimento in Bulgaria, in quanto Stato che, con nota in data 29.08.2014, ha riconosciuto la propria competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale, ma la notificazione dell’atto impugnato è avvenuta dopo il termine di mesi sei di cui all’art.29 del Reg. Dublino nr.643/2013 e pertanto il trasferimento con lo stesso disposto deve ritenersi inefficace, essendosi la competenza a trattare della domanda di protezione internazionale trasferita – a mente della citata disposizione – allo Stato membro richiedente (e cioè all’Italia)

La sentenza