Tribunale di Alessandria, ordinanza 22 settembre 2017

Poiché l’assegno per il nucleo familiare di cui all’ art. 2  della Legge n. 153/1998, costituisce  prestazione avente natura assistenziale ed essenziale, gli Stati membri non possono derogare al principio di parità di trattamento previsto dall’art. 11 lettera d) direttiva 2003/109 per gli stranieri lungosoggiornanti; ne consegue la  necessaria disapplicazione, per contrasto con tale  direttiva, dell’art. 2 , comma 6 L. 153/1988 nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale.

Assegno per il nucleo familiare – art. 2 L. 153/1998 – prestazione assistenziale ed essenziale –  lett. d, art. 11 direttiva 2003/109 – parità di trattamento – illegittimità del regime differenziato tra italiani e stranieri – diritto al computo dei familiari residenti all’estero – sussistenza

Tribunale di Alessandria, 22.9.2017, est. Demontis, XXX (Avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (Avv.to Parisi)