Poiché l’assegno per il nucleo familiare di cui all’ art. 2 della Legge n. 153/1998, costituisce prestazione avente natura assistenziale ed essenziale, gli Stati membri non possono derogare al principio di parità di trattamento previsto dall’art. 11 lettera d) direttiva 2003/109 per gli stranieri lungosoggiornanti; ne consegue la necessaria disapplicazione, per contrasto con tale direttiva, dell’art. 2 , comma 6 L. 153/1988 nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale.
Assegno per il nucleo familiare – art. 2 L. 153/1998 – prestazione assistenziale ed essenziale – lett. d, art. 11 direttiva 2003/109 – parità di trattamento – illegittimità del regime differenziato tra italiani e stranieri – diritto al computo dei familiari residenti all’estero – sussistenza