Tribunale di Alessandria, ordinanza 1 marzo 2018

La mancata concessione ai cittadini di paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno a fini lavorativi o lungo soggiornanti, i cui familiari a carico risultino residenti all’estero, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2, L. 153/1988, costituisce una discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità per violazione del principio direttamente applicabile di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 e all’art. 11 della direttiva 2003/109; pertanto la norma di cui all’art. 2, comma 6bis, L. 153/1988 deve essere disapplicata nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale.

assegno per il nucleo familiare – art. 2, L. 153/1988 – familiari a carico residenti all’estero  – principio di parità di trattamento – discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità – violazione principio di parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – art. 11 direttiva 2003/109  – diretta applicabilità – art. 2, comma 6bis, L. 153/1988 – illegittimità del regime differenziato tra italiani e stranieri – diritto al computo dei familiari residenti all’estero – disapplicazione

Tribunale di Alessandria, 01.03.2018, XXX (Avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (Avv.to Parisi), Uniqacoop Società cooperativa (Avv.to Reho) e F.P.C. Rubber Srl