Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, Sentenza del 1° luglio 2009

Non sono discriminatori il DPCM 21.5.2008  “Emergenza Rom” e le conseguenti ordinanze n. 3676 3677 3678 del Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto legittime alla luce dell’art. 5 L.225/1992 che consente l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari quando si è in presenza di un evento che per intensità ed estensione desta particolare allarme sociale. Non sussiste pertanto alcuna discriminazione diretta o indiretta, poiché tali provvedimenti sono stati assunti nei confronti di tutti i residenti nei campi nomadi, e non solo confronti dell’etnia Rom.  E’ invece illegittimo procedere all’identificazione e al censimento dei residenti nei campi attraverso rilievi segnaletici in quanto l’art. 4 T.U. Pubblica Sicurezza consente tale pratica solo nei confronti delle persone pericolose o sospette e verso coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità.

Discriminazione etnica – DPCM 21.5.2008 “emergenza Rom” –  stato di emergenza – ordinanze n. 3676, 6377, 3678 del Presidente del Consiglio dei Ministri – poteri straordinari – art. 5 L. 225/1992 – legittimità –  rilievi segnaletici – art. 4 T.U. Pubblica Sicurezza n.773/1931 – violazione della libertà personale – sussiste –

La sentenza