Il rifiuto di servire all’interno di un bar i clienti extracomunitari configura il reato ex art. 3 co. 1 lett. a) L. 654/75 (commissione di atti discriminatori per motivi razziali ed etnici) se motivato da una temuta situazione di pericolo collegata aprioristicamente a persone appartenenti ad una determinata etnia.
La norma penale in esame sanziona un rifiuto qualificato da aspetti discriminatori così differenziandosi dalla sanzione amministrativa prevista dall’art. 18 del TULPS per illegittimo mancato esercizio dell’attività commerciale ad personam.
Parimenti, la condotta sanzionata penalmente si distingue dagli atti di discriminazione oggetto di tutela civile secondo il Testo Unico sull’Immigrazione, per la significazione razziale sottesa alla particolare discriminazione.
Suprema Corte di Cassazione -III Sez. Penale, Sentenza del 11.10.2006 n. 37733, dep. il 16.11.2006