Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sesta sezione) del 19 gennaio 2011

Per negare il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è necessario far luogo ad una valutazione specifica della pericolosità sociale del richiedente e non è possibile limitarsi a riprodurre le condanne elevate a suo carico, trascurando di valutare il suo pieno inserimento nel contesto sociale e nazionale. Il Tar ricorda che l’articolo 9, comma, 4, del d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 richiede che l’eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di automatismi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 26 febbraio 2010, n. 1133), tenendosi quindi in debito conto, ai sensi dell’articolo 8 CEDU, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero


La sentenza