Corte d’Appello di Milano, sentenza 29 dicembre 2020
Tribunale di Padova, ordinanza 23 dicembre 2020
Tribunale di Roma, decreto del 21 dicembre 2020
Tribunale di Alessandria, sentenza 15 dicembre 2020
Tribunale di Milano, ordinanza 24 novembre 2020
Tribunale di Milano, ordinanza 10 novembre 2020
Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 17 giugno 2020, n. 11743
Tribunale di Venezia, ordinanza 19 ottobre 2020
Circolare del Ministero dell’Interno del 12 ottobre 2020
Tribunale di Trento, ordinanza 29 settembre 2020
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2020, n. 58/E
Tribunale di Milano, ordinanza 14 settembre 2020
Tribunale di Vicenza, ordinanza 1 settembre 2020
Corte d’Appello di Genova, sentenza 26 agosto 2020
Protocollo n. 24 sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’ Unione Europea
PROTOCOLLO (N. 24)
SULL’ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, in base all’articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;
CONSIDERANDO che, in base all’articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali;
CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del trattato sull’Unione europea da parte dell’Unione;
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 49 del trattato sull’Unione europea, per domandare di diventare membri dell’Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea;
TENENDO PRESENTE che l’articolo 7 del trattato sull’Unione europea instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro;
RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell’Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte seconda del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
TENENDO PRESENTE che i trattati istituiscono uno spazio senza frontiere interne e conferiscono ad ogni cittadino dell’Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
INTENZIONATE ad evitare che l’istituto dell’asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende;
CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo unico
Gli Stati membri dell’Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l’asilo. Pertanto, la domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:
a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell’articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;
b) se è stata avviata la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;
c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;
d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.
Vedi anche: