Ordinanza della Corte di Cassazione, I sezione civile, del 27 marzo 2020, n. 7546

In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dall’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge.

Ordinanza della Corte di Cassazione, I sezione civile, del 27 maggio 2020, n. 7546