Decreto legislativo n. 40/2014 recante attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a procedura unica di domanda per rilascio di permesso unico che consente a cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare in altro Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che lavorano in uno Stato membro.
Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 68 del 22 marzo 2014) ed entrerà in vigore il 6 aprile prossimo il d.lgs. 22 marzo 2014, n. 40 di attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
La direttiva europea che viene recepita persegue fondamentalmente l’obiettivo della semplificazione procedurale, in quanto impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell’ambito di una procedura unica di domanda e di rilasciare, in caso di esito positivo, un’unica autorizzazione che sia, al contempo, autorizzazione al soggiorno e ad esercitare attività di lavoro subordinato.
Sotto il profilo procedurale, l’ordinamento nazionale è già in linea con la semplificazione richiesta, poiché, già con la legge n. 189/2002, è stato istituito uno “sportello unico” presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di cittadini stranieri per lavoro subordinato, su richiesta del datore di lavoro, nell’ambito delle quote di ingresso a tal fine stabilite.
Il decreto legislativo in argomento si compone di due articoli che recano significativi spunti di interesse.
In particolare, tra le previsioni dell’art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 – si segnalano:
– l’articolo 1, lettera a), inserendo il comma 1 bis all’art. 4 bis del T.U.I., prevede che nell’ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione e connesse alla sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, siano fornite le informazioni in merito ai diritti conferiti con il medesimo permesso. Al riguardo, si precisa che il riferimento alle attività in parola è da intendere alla “Sessione di formazione civica e di informazione” di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 179/2011, i cui contenuti sono già orientati all’acquisizione della conoscenza, tra l’altro, dei diritti in materia di sanità, servizi sociali e lavoro, nonché salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– l’articolo 1, lettera b), con l’inserimento dei commi 8.1 e 8.2 all’art. 5 del T.U.I, introduce l’obbligo di inserire nei permessi di soggiorno che consentono l’esercizio di attività di lavoro subordinato la dicitura “perm. unico lavoro” (si pensi, ad esempio, al permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, ma che, tuttavia, consente al titolare del permesso di svolgere attività di lavoro subordinato). Dalla previsione sono esclusi, conformemente alla direttiva europea, i permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori “alla pari”, agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché ai titolari di protezione internazionale o temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– l’articolo 1, lettera e), incidendo sull’art. 22, comma 5 del T.U.I, prolunga da quaranta a sessanta giorni il termine previsto per il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro non stagionale da parte dello Sportello unico per l’immigrazione. I termini così rideterminati appaiono, comunque, coerenti con la direttiva europea (art. 5) che fissa per la decisione sulla domanda un termine di quattro mesi, precisando che tale termine non include il tempo necessario per il rilascio del visto;
– l’articolo 1, lettera f, inserendo dopo il comma 5 dell’art. 22 del T.U.I. il comma 5.1, chiarisce che le istanze di nulla osta al lavoro sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto flussi per lavoro subordinato non stagionale. Le domande che, al momento della presentazione, sono eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati con le quote, potranno eventualmente essere trattate nel caso in cui, esaminate le domande precedenti, risultino successivamente quote non utilizzate ovvero diversamente ripartite dal Ministero del lavoro, sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro. La trattazione di queste ultime domande sarà avviata dal momento in cui la direzione territoriale del lavoro comunicherà telematicamente la disponibilità della quota. Il sistema informatico del Ministero dell’interno sarà adeguato in modo da consentire al datore di lavoro di conoscere in tempo reale la posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento, nonché in modo da consentire l’interazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si fa riserva di fornire, sul punto, più dettagliate indicazioni tecniche.
Nel ringraziare per la sempre fattiva collaborazione, si prega di dare la massima diffusione alle novità introdotte, anche attraverso l’ausilio dei Consigli territoriali per l’Immigrazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Malandrino)