Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Piemonte consistente nell’aver disposto con l’art. 8, comma 1, lettera a) del DPGR n. 2543/94 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”; e costituisce altresì discriminazione la condotta tenuta dalla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale consistente nell’aver disposto con il Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’1.6.2022 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”, nonché “l’attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel Comune di Castellamonte per almeno 10 anni”

Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento della Regione Veneto consistente nell'aver adottato la Delibera n. 753/2019, ed in particolare la previsione che esclude dall’accesso gratuito al SSN gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 19 co. 2 lett. c) TUI e della USSL 8 Berica consistente nel non aver disapplicato la Delibera in osservanza dell'art. 34 del TUI, sicché la Regione Veneto deve modificare la Delibera rimuovendo la previsione discriminatoria e L'USSL 8 Berica deve provvedere all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale della ricorrente.

Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dall’Inps, consistente nell’aver negato al ricorrente, cittadino extra UE, l’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1488, convertito nella legge n. 153/1488, in relazione alla coniuge e ai figli minori residenti all’estero, l'assegno per il nucleo familiare, dovendoli computare nel nucleo familiare al pari dei cittadini italiani in applicazione diretta delle Direttive auto esecutive ed indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno.

Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento del Comune dell’Aquila consistente nell’aver adottato non solo la determina dirigenziale 362 del 4.2.2020 e il conseguente avviso pubblico 11.2.2020 del settore politiche per il benessere della persona, ma anche la delibera di giunta n. 383 del 27.9.2018 e il conseguente bando e la delibera di Giunta n. 298 del 15.7.2019 e il conseguente bando nella parte in cui prevedevano come requisito per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anziché la titolarità di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 o in subordine di un permesso di soggiorno di almeno 2 anni ex art. 40, comma 6 TU, sicché il Comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli appellanti e a non inserire più nei bandi futuri tale requisito.

Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023

Costituisce discriminazione la condotta della Regione Lombardia consistente nel negare il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) di cui all’articolo 8, comma 16, L. 537/1993 a tutti i residenti disoccupati (in particolare richiedenti asilo e rifugiati) che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro.

Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022

Il provvedimento del 13 aprile 2018, n. 31035, con cui il Comune di Sesto San Giovanni ha escluso l’appellante dalla procedura di assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica a causa della mancata produzione della documentazione ulteriore attestante la non proprietà di alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza, è illegittimo per la violazione degli artt. 2, comma 5, e 40, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 18 del TFUE e all’art. 14 della CEDU.

Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione autonoma FVG consistente nell’aver adottato il Regolamento n. 208/2016 come modificato con Regolamento 84/2019 (“Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione di alloggi di edilizia sovvenzionata”) nella parte in cui, ai fini dell’accesso agli alloggi di cui all’art. 16 LR/16 prevede, all’art. 7, comma 3bis che tutti i cittadini extra UE debbano fornire “documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza”, con conseguente esclusione di tutti i richiedenti aventi cittadinanza extra UE che non forniscano tale documentazione;

Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022

Si chiede alla CGUE se l’art. 29 e l’art. 26 direttiva 2011/95 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come quella contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a) D.L. n. 4/2019, la quale, al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell’accesso al lavoro e all’inserimento sociale come il “reddito di cittadinanza” prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano, in aggiunta al requisito di 2 anni continuativi di residenza antecedenti la domanda

Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022

Costituisce discriminazione la condotta assunta dal Comune di Genova consistente nell’avere indetto e posto in esecuzione il bando 2020 per l’accesso agli alloggi ERP, nella parte in cui prevedeva che: “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono possedere, in sede di presentazione della domanda, la documentazione di cui all’art. 3 comma 4 del...

Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022

Condizionare il riconoscimento dell’assegno temporaneo per i figli minori di cui all’art. 1, D.L. 79/2021 ai figli di cittadini di stati extracomunitari, al possesso da parte di questi ultimi del permesso di soggiorno di lungo periodo o del permesso di lavoro (o di ricerca) di durata almeno semestrale, crea una disparità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche “lavoratori”, viola la direttiva 2011/98/UE, che non prevede alcuna possibilità di deroga, né per le prestazioni non essenziali né per quelle essenziali.

Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022

Il requisito della residenza per 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa, richiesto per accedere alla misura del reddito di cittadinanza, va inteso in senso sostanziale, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l’effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità sicché, qualora tale effettività di residenza venga provata, l'INPS deve riammettere la ricorrente al beneficio.

Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da un ragazzo gambiano, Darboe Ousainou, minore straniero non accompagnato giunto sulle coste italiane nel giugno del 2016, quando era appena diciassettenne. Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797

Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022

La revoca del reddito di cittadinanza per asserita mancanza del requisito di 10 anni di residenza, che non tenga conto dei periodi di residenza effettiva in Italia per almeno 10 anni all’atto della domanda (provabili, ad esempio, attraverso la copertura contributiva), è illegittima sicché il ricorrente nulla deve restituire all'INPS a titolo di restituzione degli importi percepiti ma, al contrario, ha diritto a percepire la misura per il periodo successivo alla revoca sino allo scadere dei 18 mesi previsti dalla legge.

Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 24, comma 1, direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e all’art. 7, par. 2, del Regolamento 492/11 del Parlamento...
Numero dei documenti:

Decreto congiunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dell’Interno – 14 settembre 2015

Determinazione dell’importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri.  (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185  , e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Norme sui passaporti” che all’art. 21 stabilisce che “Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali”;

Visto l’ art. 7-vicies ter, lettera c), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  , convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  , che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2006, il rilascio del passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004;

Visto l’ art. 7-vicies quater della medesimo decreto-legge n. 7/2005  , come modificato dall’ art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , che, tra l’altro: pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonchè per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi;

prevede che l’importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della Pubblica Amministrazione;

Visto l’ art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98  , che ha inserito il comma 10-bis all’ art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559  , stabilendo che: “sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

Sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”;

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  , recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, e, in particolare, l’art. 10;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559  , recante “Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116  , in materia di riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59  ;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e’ stato trasformato in S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, recante “Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014, recante “Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico”;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 marzo 2010, n. 303/13, recante “Disposizioni in materia di libretti di passaporto ordinario”;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2013, recante “Individuazione delle carte valori ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559  e successive modificazioni”;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2015, con il quale sono state stabilite le “Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri”;

Vista la nota del MAECI n. 01534482015 del 15 luglio 2015 con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha, tra l’altro, comunicato quanto segue: la Commissione europea ha chiuso negativamente nei confronti dell’Italia lo EU Pilot 6951/14 Home contestando il mancato adeguamento dei documenti di viaggio rilasciati a stranieri, apolidi e rifugiati alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici previsti per i passaporti rilasciati a cittadini, per cui occorre procedere all’emissione di documenti di viaggio elettronici anche per stranieri, apolidi e rifugiati;

ai sensi del Regolamento CE n. 2252/2004 , relativo alle caratteristiche di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, dell’ art. 21 della legge n. 1185/1967  , dell’art. 7-vicies ter e 7-vicies quater, del decreto-legge n. 7/2005  , “ai documenti de quibus deve essere applicata la normativa prevista per il passaporto elettronico”;

Vista la nota n. 5007-2/A2014-003108/IX del 24 luglio 2015 con la quale il Ministero dell’Interno, con riferimento a quanto rappresentato con la suddetta nota dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 15 luglio 2015, ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, del 20 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2010, recante “Determinazione dell’importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico”;

Vista la Convenzione stipulata in data 25 marzo 2009 tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei passaporti elettronici, la quale riconosce, tra l’altro, a Poste Italiane S.p.A., per la prestazione del servizio, un corrispettivo pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell’ art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972  , per ciascun richiedente il passaporto elettronico. Il pagamento della citata somma di euro 0,50 e’ ricompreso nell’importo versato dal richiedente al netto della commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali;

Visto il verbale n. 4 del 3 agosto 2015 della Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, concernente, tra l’altro, l’approvazione, da parte della predetta Commissione, del prezzo del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri nella misura unitaria di euro 34,20 (IVA esclusa), a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull’intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le postazioni di rilascio e controllo;

Considerato che, ai sensi dell’ art. 7-vicies quater, comma 6, del decreto-legge n. 7/2005  , e’ escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste italiane S.p.A. dovra’ fornire in base alla menzionata Convenzione non dovra’ gravare sull’erario;
Decreta:

Art. 1     1.  A decorrere dall’entrata in esercizio del nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri l’importo da porre a carico dei soggetti richiedenti, e’ determinato in euro 34,20 (trentaquattro/20), al netto dell’I.V.A..
2.  All’importo complessivo di cui al comma 1  , maggiorato dell’I.V.A. nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall’I.V.A., prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. citata in premessa.

Art. 2     1.  Gli importi di cui all’ art. 1  sono riscossi all’atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2015

Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan

Il Ministro dell’interno Alfano

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia

 

Decreto 14 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno

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