Tribunale di Grosseto, ordinanza 24 ottobre 2023
Tribunale di Trento, sentenza 19 settembre 2023
Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Messaggio dell’ INPS del 30 aprile 2010, n. 11662
Requisiti per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione. Spetta anche al cittadino comunitario non iscritto nello schedario della popolazione temporanea.
In risposta ai quesiti formulati da alcune sedi, si chiarisce – come confermato dal Coordinamento generale legale con parere del 2.2.2010 – che il diritto del lavoratore, cittadino comunitario, alle prestazioni di disoccupazione (indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ed agricola, trattamenti speciali agricoli), sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti per la fruizione del beneficio, è riconosciuto indipendentemente dalla iscrizione dell’interessato nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.p.r. 30.5.1989, n. 223 e dalla iscrizione anagrafica di cui all’art. 9 del d.lgs. 6.2.2007, n. 30.
Tali norme hanno infatti esclusivo rilievo in materia di sicurezza interna e la loro applicazione in materia previdenziale (nella specie, requisiti di accesso alle prestazioni di disoccupazione) si porrebbe in contrasto con i principi di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea sanciti dal Regolamento CE n. 883/2004 del 29.4.2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e dal relativo Regolamento CE di applicazione n. 987/2009 del 16.9.2009.
Le indicazioni fornite con messaggio n. 20819 del 18.9.2009 in merito alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola sono assorbite dal presente messaggio.
Si raccomanda ai direttori in indirizzo di procedere al riesame in autotutela delle domande di prestazione eventualmente respinte per mancanza del predetto requisito anagrafico.