Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1

Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007

Art. 1

Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.