Direttiva 1997/38/CE

della Commissione Europea del 20 giugno 1997 che modifica l’allegato C della direttiva 1992/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 1989/48/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE [1], modificata de ultimo dalla direttiva 95/43/CE della Commissione [2], e in particolare l’articolo 15,

considerando che il governo del Regno Unito ha formulato una domanda motivata di soppressione di tre dei suoi corsi di formazione dall’allegato C della direttiva;

considerando che il Regno Unito ha modificato il proprio corso di formazione professionale per i funzionari scientifici di laboratorio medico («medical laboratory scientific officer»), con il risultato che tale corso richiede ora tre anni di istruzione superiore e rientra pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva 89/48/CEE del Consiglio [3]; considerando che di conseguenza il corso di formazione per la professione di funzionario scientifico di laboratorio medico non andrà più incluso nell’allegato C poiché i titolari delle qualifiche ottenute nel quadro della precedente regolamentazione o coperte dalla direttiva 92/51/CEE potrebbero, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo a) della direttiva 89/48/CEE, richiedere la parità di trattamento;

considerando che la professione di protesista non à attualmente regolamentata nel Regno Unito;

considerando che la professione di funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria («probation officer») non è più regolamentata nel Regno Unito;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 92/51/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato C della direttiva 92/51/CEE è modificato come risulta dall’allegato 1 alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

I destinatari della presente direttiva sono gli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

[1] GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25.

[2] GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 21.

[3] GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

ALLEGATO

L’allegato C della direttiva 92/51/CEE è modificato come segue:

Al punto «5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto “National Vocational Qualifications” o “Scottish Vocational Qualifications”», sono soppressi i seguenti trattini:

«- funzionario scientifico di laboratorio medico (“medical laboratory scientific officer”),

– funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria (“probation officer”),

– protesista (“prosthesist”),»