Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Estratti

Art. 104. (1) Esecuzione del sequestro preventivo.

1. Il sequestro preventivo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 9, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 104-bis. (1) Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo.

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

(1) Articolo introdotto dall’art. 2, comma 9, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94.

  

Art. 183-bis. (1) Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide.

L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(1) Articolo introdotto dall’art. 1, comma 4 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 183-ter. (1) Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea.

L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

(1) Articolo introdotto dall’art. 1, comma 4 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

decreto.legislativo.271.1989