Decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.
[Convertito nella Legge 28 febbraio 1990, n. 39]

[Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1990]

Art. 1 Rifugiati (1)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell’ordinamento interno gli

effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e

18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n.

722, poste dall’Italia all’atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo

provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l’efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo

provvede (2) ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), a riordinare,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le

procedure per l’esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto

di quanto disposto nel comma 1 (4) (5).

3. Agli stranieri extraeuropei “sotto mandato” dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite

per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 é riconosciuto, su domanda da

presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, al Ministro dell’interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non

comporta l’erogazione dell’assistenza.

[4. Non é consentito l’ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere

il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di

frontiera, risulti che il richiedente:

a. sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non é consentito il

respingimento verso uno degli Stati di cui all’articolo 7, comma 10;

b. provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla

convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non

considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla

frontiera italiana. In ogni caso non é consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui

all’articolo 7, comma 10;

[c. si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F, della convenzione di

Ginevra;] (6)

[d. sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2,

del codice di procedura penale , o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti

appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad

organizzazioni terroristiche.] (7) ] (8)

[5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello

Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile,

documentata all’ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati,

viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai

fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al

comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente

competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su

richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di

riconoscimento (9).] (10)

[6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso

giurisdizionale.] (11)

[7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell’assistenza in materia di rifugiati, in

sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa

vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero

dell’interno é autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto

ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima

assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene

corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di

sussistenza o di ospitalità in Italia.] (12)

4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma

7.

5. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000

milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e

1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al

capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 1990 e

corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-

1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all’uopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento”Interventi in favore dei lavoratori immigrati”.

All’eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione

legislativa.

6. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

7. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei

lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei

loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.

(1) Articolo sostituito dall’articolo unico della legge 28 febbraio 1990, n. 39, in sede di conversione.

(2) Questo provvedimento è stato adottato con il D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136.

(3) Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(4) Si veda il D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136: regolamento per l’attuazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

(5) Si veda il D.M. 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.

(6) Questa lettera è stata soppressa dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

(7) Questa lettera è stata soppressa dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

(8) Questo comma è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

(9) Questo comma è stato modificato dall’art. 31, comma 1, della L. 30 luglio 2002, n. 189.

(10)Questo comma è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

(11)Questo comma è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

(12)Questo comma è stato abrogato dall’art. 32, comma 1, lettera a), della L. 30 luglio 2002, n. 189.

Artt. 2 e ss. [articoli abrogati dall’art. 47 lett. e) del d,lgs. n. 286 del 1998]