Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
[Convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155]

[Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2005]

Preambolo

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l’introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonché di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l’innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo

1. All’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della guardia di finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.;”

b) al comma 2, le parole: “Al personale di polizia indicato nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis”.

Art. 2. Permessi di soggiorno a fini investigativi

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: “decreto legislativo n. 286 del 1998”, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, vi è l’esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all’incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell’interno, l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l’espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell’interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 2, ovvero quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio.

5. Quando nel corso dell’esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d’indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l’atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l’amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies è soppresso.

Art. 4. Nuove norme per il potenziamento dell’attività informativa

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l’autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale della Corte di cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato.

Art. 5. Unità antiterrorismo

1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il Ministro dell’interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.

Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell’autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l’esercizio dell’azione penale per i reati comunque perseguibili.

2. All’articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole: “dell’attivazione del servizio” sono sostituite dalle seguenti: “prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti”.

3. All’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “al traffico telefonico”, sono inserite le seguenti: “, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,”;

b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi”;

c) al comma 2, dopo le parole: “al traffico telefonico”, sono inserite le seguenti: “, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,”;

d) al comma 2, dopo le parole: “per ulteriori ventiquattro mesi”, sono inserite le seguenti: “e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi”;

e) al comma 3, le parole: “giudice su istanza del pubblico ministero o” sono sostituite dalle seguenti: “pubblico ministero anche su istanza”;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 “4-bis. Nell’ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell’indagato e delle altre parti private, può disporre l’acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati..”

4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a) e c), anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall’inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122 e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull’osservanza del decreto di cui al comma 3 e l’accesso ai relativi dati sono effettuati dall’organo del Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

Art. 8. Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l’uso di esplosivi

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell’interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di II e III categoria.

2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l’Italia abbia aderito.

3. All’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e previo nulla osta del questore della provincia in cui l’interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.”.

4. La revoca del nulla osta è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

5. Dopo l’articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:

“Art. 2-bis.

1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni..”

Art. 9. Integrazione della disciplina amministrativa dell’attività di volo

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell’interno può disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l’ammissione alle attività di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l’insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.

2. Il nulla osta può essere altresì richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all’esercizio delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall’ordinamento nazionale, che intendono svolgere attività di volo nel territorio dello Stato.

3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall’ordinamento per l’esercizio delle attività di volo, nonché l’inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.

Art. 10. Nuove norme sull’identificazione personale

1. All’articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero..”

2. All’articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: “non oltre le dodici ore”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete”.

3. All’articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: “da un imputato all’autorità giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini”.

4. Dopo l’articolo 497 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 497-bis.

Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.”

Art. 11. Permesso di soggiorno elettronico

1. Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

 “8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445..”

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12. Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell’imputato

1. Dopo l’articolo 66 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 66-bis.

Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge penale..”

Art. 13. Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo

1. All’articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: “non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni”.

2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale..”

3. All’articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico”;

b) al comma 3, le parole: “specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga” sono sostituite dalle seguenti: “specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga”.

Art. 14. Nuove norme in materia di misure di prevenzione

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza..”

2. Il primo comma dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 “1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4..”

4. L’articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 5.

 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’inosservanza concerne l’allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l’obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni..”

5. All’articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.”.

6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis.

Congelamento dei beni

1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell’articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575..”

7. All’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell’articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.”.

Art. 15. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

1. Dopo l’articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

“270-quater. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale). – Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale). – Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.”

Art. 16. Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo

1. Il primo comma dell’articolo 313 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro della giustizia.”.

2. Dopo l’articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale..”

Art. 17. Norme sull’impiego della polizia giudiziaria

1. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo.”;

b)  il comma 2-ter è abrogato.

2. All’articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

 “1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire..”

3. All’articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati” sono inserite le seguenti: “inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1”.

4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Citazione a giudizio” e il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il pubblico ministero cita l’imputato davanti al giudice di pace.;”

b) all’articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall’assistente giudiziario.

4. La citazione è notificata, a cura dell’ufficiale giudiziario, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell’udienza. Se l’imputato è già assistito da un difensore la notificazione è eseguita per entrambi depositando le copie ad essi destinate presso la locale sede dell’ordine degli avvocati.”;

c) all’articolo 49, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Citazione a giudizio”;

d) all’articolo 50, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;”

5. All’articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;.”

6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18. Servizi di vigilanza che non richiedono l’impiego di personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell’interno, le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l’affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di vigilanza.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell’utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 19. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Pisanu, Ministro dell’interno

Castelli, Ministro della giustizia

Fini, Ministro degli affari esteri

Landolfi, Ministro delle comunicazioni

Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli