Decisione (UE) 2018/8

Relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

[Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/5 del 6 gennaio 2018]


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(1) , in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)  Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all’interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.

(2)  Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(2) .

(3)  Per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilizzare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare le misure al riguardo.

(4)  Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell’ambito del massimale di spesa della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza ), risulta necessario mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 837 241 199 EUR oltre i massimali della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, al fine di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza. L’importo comprende gli importi annullati negli anni precedenti del Fondo di solidarietà dell’Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(5)  Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere ripartiti su più esercizi.

(6)  Al fine di consentire una rapida utilizzazione dei fondi, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall’inizio dell’esercizio 2018,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.  Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2018, lo strumento di flessibilità è mobilizzato per mettere a disposizione l’importo di 837 241 199 EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza ).

L’importo di cui al primo comma è utilizzato per finanziare misure volte a far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza.

2.  Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, la distribuzione degli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità è così stimata:

a)  464 039 631 EUR nel 2018;

b)  212 683 883 EUR nel 2019;

c)  126 354 910 EUR nel 2020;

d)  34 162 775 EUR nel 2021.

Gli importi specifici per ciascun esercizio finanziario sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fatto a […], il 12 dicembre 2017

 


(1)GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(2)Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

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