Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Piemonte consistente nell’aver disposto con l’art. 8, comma 1, lettera a) del DPGR n. 2543/94 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”; e costituisce altresì discriminazione la condotta tenuta dalla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale consistente nell’aver disposto con il Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’1.6.2022 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”, nonché “l’attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel Comune di Castellamonte per almeno 10 anni”

Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento della Regione Veneto consistente nell'aver adottato la Delibera n. 753/2019, ed in particolare la previsione che esclude dall’accesso gratuito al SSN gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 19 co. 2 lett. c) TUI e della USSL 8 Berica consistente nel non aver disapplicato la Delibera in osservanza dell'art. 34 del TUI, sicché la Regione Veneto deve modificare la Delibera rimuovendo la previsione discriminatoria e L'USSL 8 Berica deve provvedere all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale della ricorrente.

Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dall’Inps, consistente nell’aver negato al ricorrente, cittadino extra UE, l’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1488, convertito nella legge n. 153/1488, in relazione alla coniuge e ai figli minori residenti all’estero, l'assegno per il nucleo familiare, dovendoli computare nel nucleo familiare al pari dei cittadini italiani in applicazione diretta delle Direttive auto esecutive ed indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno.

Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento del Comune dell’Aquila consistente nell’aver adottato non solo la determina dirigenziale 362 del 4.2.2020 e il conseguente avviso pubblico 11.2.2020 del settore politiche per il benessere della persona, ma anche la delibera di giunta n. 383 del 27.9.2018 e il conseguente bando e la delibera di Giunta n. 298 del 15.7.2019 e il conseguente bando nella parte in cui prevedevano come requisito per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anziché la titolarità di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 o in subordine di un permesso di soggiorno di almeno 2 anni ex art. 40, comma 6 TU, sicché il Comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli appellanti e a non inserire più nei bandi futuri tale requisito.

Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023

Costituisce discriminazione la condotta della Regione Lombardia consistente nel negare il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) di cui all’articolo 8, comma 16, L. 537/1993 a tutti i residenti disoccupati (in particolare richiedenti asilo e rifugiati) che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro.

Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022

Il provvedimento del 13 aprile 2018, n. 31035, con cui il Comune di Sesto San Giovanni ha escluso l’appellante dalla procedura di assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica a causa della mancata produzione della documentazione ulteriore attestante la non proprietà di alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza, è illegittimo per la violazione degli artt. 2, comma 5, e 40, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 18 del TFUE e all’art. 14 della CEDU.

Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione autonoma FVG consistente nell’aver adottato il Regolamento n. 208/2016 come modificato con Regolamento 84/2019 (“Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione di alloggi di edilizia sovvenzionata”) nella parte in cui, ai fini dell’accesso agli alloggi di cui all’art. 16 LR/16 prevede, all’art. 7, comma 3bis che tutti i cittadini extra UE debbano fornire “documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza”, con conseguente esclusione di tutti i richiedenti aventi cittadinanza extra UE che non forniscano tale documentazione;

Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022

Si chiede alla CGUE se l’art. 29 e l’art. 26 direttiva 2011/95 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come quella contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a) D.L. n. 4/2019, la quale, al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell’accesso al lavoro e all’inserimento sociale come il “reddito di cittadinanza” prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano, in aggiunta al requisito di 2 anni continuativi di residenza antecedenti la domanda

Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022

Costituisce discriminazione la condotta assunta dal Comune di Genova consistente nell’avere indetto e posto in esecuzione il bando 2020 per l’accesso agli alloggi ERP, nella parte in cui prevedeva che: “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono possedere, in sede di presentazione della domanda, la documentazione di cui all’art. 3 comma 4 del...

Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022

Condizionare il riconoscimento dell’assegno temporaneo per i figli minori di cui all’art. 1, D.L. 79/2021 ai figli di cittadini di stati extracomunitari, al possesso da parte di questi ultimi del permesso di soggiorno di lungo periodo o del permesso di lavoro (o di ricerca) di durata almeno semestrale, crea una disparità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche “lavoratori”, viola la direttiva 2011/98/UE, che non prevede alcuna possibilità di deroga, né per le prestazioni non essenziali né per quelle essenziali.

Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022

Il requisito della residenza per 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa, richiesto per accedere alla misura del reddito di cittadinanza, va inteso in senso sostanziale, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l’effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità sicché, qualora tale effettività di residenza venga provata, l'INPS deve riammettere la ricorrente al beneficio.

Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da un ragazzo gambiano, Darboe Ousainou, minore straniero non accompagnato giunto sulle coste italiane nel giugno del 2016, quando era appena diciassettenne. Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797

Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022

La revoca del reddito di cittadinanza per asserita mancanza del requisito di 10 anni di residenza, che non tenga conto dei periodi di residenza effettiva in Italia per almeno 10 anni all’atto della domanda (provabili, ad esempio, attraverso la copertura contributiva), è illegittima sicché il ricorrente nulla deve restituire all'INPS a titolo di restituzione degli importi percepiti ma, al contrario, ha diritto a percepire la misura per il periodo successivo alla revoca sino allo scadere dei 18 mesi previsti dalla legge.

Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 24, comma 1, direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e all’art. 7, par. 2, del Regolamento 492/11 del Parlamento...
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Decisione (UE) 2018/8

Relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

[Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/5 del 6 gennaio 2018]


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(1) , in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)  Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all’interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.

(2)  Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(2) .

(3)  Per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilizzare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare le misure al riguardo.

(4)  Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell’ambito del massimale di spesa della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza ), risulta necessario mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 837 241 199 EUR oltre i massimali della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, al fine di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza. L’importo comprende gli importi annullati negli anni precedenti del Fondo di solidarietà dell’Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(5)  Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere ripartiti su più esercizi.

(6)  Al fine di consentire una rapida utilizzazione dei fondi, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall’inizio dell’esercizio 2018,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.  Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2018, lo strumento di flessibilità è mobilizzato per mettere a disposizione l’importo di 837 241 199 EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza ).

L’importo di cui al primo comma è utilizzato per finanziare misure volte a far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza.

2.  Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, la distribuzione degli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità è così stimata:

a)  464 039 631 EUR nel 2018;

b)  212 683 883 EUR nel 2019;

c)  126 354 910 EUR nel 2020;

d)  34 162 775 EUR nel 2021.

Gli importi specifici per ciascun esercizio finanziario sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fatto a […], il 12 dicembre 2017

 


(1)GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(2)Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Fonte


 

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