Decisione 2001/258/CE

Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia

Decisione 2001/258/CE del Consiglio del 15 marzo 2001

relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (in seguito denominato: “l’accordo”).

(2) L’accordo è stato firmato, per la Comunità europea, il 19 gennaio 2001, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, ai sensi della decisione del Consiglio del 19 gennaio 2001.

(3) L’accordo dovrebbe ora essere approvato.

(4) È necessario altresì prevedere modalità per l’applicazione di talune disposizioni dell’accordo.

(5) L’accordo istituisce un comitato congiunto dotato di poteri decisionali in taluni settori. Pertanto, è necessario specificare chi rappresenta la Comunità in seno a detto comitato.

(6) È altresì necessario definire una procedura per l’assunzione di una posizione comunitaria.

(7) Il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(8) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, non partecipa all’adozione della presente decisione e, di conseguenza, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione di cui all’articolo 14 dell’accordo, al fine di esprimere il consenso della Comunità ad essere vincolata.

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato congiunto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo.

Articolo 4

1. Compete alla Commissione, sentito un apposito comitato istituito dal Consiglio, stabilire la posizione della Comunità in seno al comitato congiunto di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo relativamente al suo regolamento interno.

2. Per tutte le altre decisioni del comitato congiunto, la posizione della Comunità è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M-I. Klingvall

[1] Proposta espressa il 31 gennaio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[2] Parere espresso il 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).