Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 11 dicembre, causa C-249/13

La Corte precisa la portata del diritto di essere ascoltato dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e, segnatamente, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso include, per un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, il diritto di manifestare, prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio che lo riguarda, il proprio punto di vista sulla regolarità del suo soggiorno, sull’eventuale applicabilità degli articoli 5 e 6, paragrafi da 2 a 5, di detta direttiva nonché sulle modalità del suo rimpatrio.

Per contro, il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso non impone all’autorità nazionale competente l’obbligo né di avvertire tale cittadino, prima dell’audizione organizzata in vista di detta adozione, del fatto che essa prevede di adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, né di comunicargli gli elementi sui quali essa intende fondare la medesima, né di concedergli un periodo di riflessione prima di ricevere le sue osservazioni, qualora il cittadino interessato abbia la possibilità di esprimere, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista sull’irregolarità del suo soggiorno e sui motivi che possano giustificare, in forza del diritto nazionale, che tale autorità si astenga dall’adottare una decisione di rimpatrio.

Il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare può ricorrere, prima dell’adozione da parte dell’autorità amministrativa nazionale competente di una decisione di rimpatrio che lo riguardi, ad un legale per usufruire dell’assistenza di quest’ultimo durante la sua audizione da parte di detta autorità, purché l’esercizio di tale diritto non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non comprometta l’efficace attuazione della direttiva 2008/115.

Tuttavia, il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri l’obbligo di assumere l’onere della suddetta assistenza nell’ambito del gratuito patrocinio.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 dicembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche legate alla libera circolazione delle persone – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione lesiva dei suoi interessi – Decisione di rimpatrio – Diritto di essere ascoltato prima della pronuncia della decisione di rimpatrio – Contenuto di tale diritto»

Nella causa C‑249/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal administratif de Pau (Francia), con decisione del 30 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 6 maggio 2013, nel procedimento

Khaled Boudjlida

contro

Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas (relatore), E. Juhász e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per K. Boudjlida, da M. Massou detto Labaquère e M. Zouine, avocats;

–        per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas, F.‑X. Bréchot, e da B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer e M. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e D. Maidani, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché del diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Boudjlida, cittadino algerino il cui soggiorno è irregolare, e il préfet des Pyrénées-Atlantiques (prefetto del dipartimento Pyrénées-Atlantiques), in merito ad una decisione di quest’ultimo, datata 15 gennaio 2013, con cui viene intimato al sig. Boudjlida di lasciare il territorio francese entro un termine per la partenza volontaria di 30 giorni e indicandosi come paese di destinazione l’Algeria (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3        I considerando 4, 6 e 24 della direttiva 2008/115 sono così formulati:

«(4)      Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita.

(…)

(6)      È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformità dei principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare (…)

(…)

(24)      La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”]».

4        L’articolo 1 di detta direttiva, recante il titolo «Oggetto», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

5        L’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare».

6        Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2008/115, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

2)      “soggiorno irregolare” la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni (…) d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

(…)

4)      “decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

(…)».

7        L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», dispone quanto segue:

«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

a)      l’interesse superiore del bambino;

b)      la vita familiare;

c)      le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement».

8        L’articolo 6 di detta direttiva, dal titolo «Decisione di rimpatrio», enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.      Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1.

3.      Gli Stati membri possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1.

4.      In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.

5.      Qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l’opportunità di astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura, fatto salvo il paragrafo 6.

6.      La presente direttiva non osta a che gli Stati membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale».

9        L’articolo 7 della direttiva 2008/115, recante il titolo «Partenza volontaria», dispone quanto segue:

«1.      La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. (…)

2.      Gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l’esistenza di bambini che frequentano la scuola e l’esistenza di altri legami familiari e sociali.

(…)».

10      L’articolo 12 della direttiva 2008/115, intitolato «Forma», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1.      Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.

(…)

2.      Gli Stati membri provvedono, su richiesta, alla traduzione scritta od orale dei principali elementi delle decisioni connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1, incluse le modalità di impugnazione disponibili, in una lingua comprensibile per il cittadino di un paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale».

11      L’articolo 13 di detta direttiva, intitolato «Azione di riparazione», prevede quanto segue:

«1.      Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.

(…)

3. Il cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un’assistenza linguistica.

4.      Gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia e possono disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta alle condizioni di cui all’articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE».

Il diritto francese

12      Ai termini dell’articolo L. 511‑1 del code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (codice disciplinante l’ingresso e il soggiorno degli stranieri e il diritto di asilo), nel testo di cui alla loi n. 2011-672, relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (legge relativa all’immigrazione, all’integrazione ed alla cittadinanza), del 16 giugno 2011 (JORF del 17 giugno 2011, pag. 10290; in prosieguo: il «Ceseda»):

«I.      L’autorità amministrativa può obbligare a lasciare il territorio francese uno straniero che non sia cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, (…) e che non sia un familiare di tale cittadino ai sensi dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo L. 121‑1, nei seguenti casi:

(…)

4°      qualora lo straniero non abbia chiesto il rinnovo del proprio permesso di soggiorno temporaneo e abbia soggiornato nel territorio francese alla scadenza di tale permesso;

(…)

La decisione che stabilisce l’obbligo di lasciare il territorio francese deve essere motivata. Essa non deve essere oggetto di una motivazione distinta rispetto a quella della decisione relativa al soggiorno nei casi previsti ai paragrafi 3 e 5 del presente capo I, fatta salva, all’occorrenza, l’indicazione dei motivi per cui si applicano i capi II e III.

L’obbligo di lasciare il territorio francese stabilisce il paese verso il quale lo straniero può essere rinviato in caso d’esecuzione d’ufficio.

II.      Per soddisfare l’obbligo impostogli di lasciare il territorio francese, lo straniero dispone di un termine di [30] giorni a decorrere dalla relativa notifica e, a tal fine, può richiedere un provvedimento che agevoli il rientro nel proprio paese di origine. Considerata la situazione personale dello straniero, l’autorità amministrativa può concedere in via eccezionale un periodo per la partenza volontaria superiore a [30] giorni.

(…)».

13      L’articolo L. 512‑1 del Ceseda così dispone:

«I.       Lo straniero sottoposto all’obbligo di lasciare il territorio francese e a cui è stato concesso il periodo per la partenza volontaria di cui al primo comma del punto II dell’articolo L. 511‑1, entro i [30] giorni successivi alla notifica può chiedere al tribunale amministrativo l’annullamento di tale decisione, così come l’annullamento della decisione relativa al soggiorno, della decisione che indica il paese di destinazione e della decisione che vieta di tornare nel territorio francese eventualmente allegate, (…)

Lo straniero può chiedere di usufruire del gratuito patrocinio al più tardi al momento in cui presenta la sua domanda di annullamento. Il tribunale amministrativo emette la decisione entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui è adito.

(…)».

14      L’articolo L. 512-3, secondo comma, del Ceseda è così formulato:

«L’obbligo di lasciare il territorio francese non può essere oggetto di esecuzione d’ufficio prima della scadenza del periodo per la partenza volontaria, né, qualora non sia stato concesso alcun periodo di questo genere, prima della scadenza di un termine di [48] ore successive alla notifica in via amministrativa, né prima della decisione del tribunale amministrativo, ove quest’ultimo sia stato chiamato a pronunciarsi al riguardo. Lo straniero ne è informato tramite notifica scritta dell’obbligo di lasciare il territorio francese».

15      L’articolo L. 742-7 del Ceseda ha il seguente tenore:

«Lo straniero a cui sia stato definitivamente negato il riconoscimento dello status di rifugiato o il beneficio della protezione sussidiaria e che non possa essere autorizzato a soggiornare nel territorio ad altro titolo deve lasciare il territorio francese, pena l’adozione nei suoi confronti di un provvedimento di allontanamento ai sensi del titolo I del libro V e, eventualmente, l’applicazione delle pene di cui al capo I del titolo II del libro VI».

16      L’articolo 24 della loi n. 2000-321, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration (legge relativa ai diritti dei cittadini nei loro rapporti con le amministrazioni), del 12 aprile 2000 (JORF del 13 aprile 2000, pag. 5646), così dispone:

«Salvo il caso in cui si provveda su una domanda, le decisioni individuali che devono essere motivate a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 79-587 dell’11 luglio 1979, relativa alla motivazione degli atti amministrativi ed al miglioramento dei rapporti tra l’amministrazione e il pubblico, vengono emesse soltanto dopo che il soggetto interessato sia stato posto in condizione di presentare osservazioni scritte ed eventualmente, ove egli ne faccia richiesta, orali. Tale interessato può farsi assistere da un consulente ovvero farsi rappresentare da un mandatario di sua scelta. L’autorità amministrativa non è tenuta a soddisfare le richieste di audizione che abbiano carattere abusivo a motivo, in particolare, del loro numero ovvero della loro ripetitività o sistematicità.

Le disposizioni del comma precedente non sono applicabili:

(…)

3°       alle decisioni per le quali sia stato istituito, con norme di legge, uno speciale procedimento in contraddittorio.

(…)».

17      In un parere sul contenzioso del 19 ottobre 2007, il Conseil d’État ha affermato che, conformemente all’articolo 24, punto 3, della loi n. 2000‑321, del 12 aprile 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, l’articolo 24 di tale legge non si applica alle decisioni che comportano l’obbligo di lasciare il territorio francese, in quanto il legislatore, prevedendo nel Ceseda garanzie procedurali specifiche, ha inteso determinare il complesso delle norme di procedura amministrativa e contenziosa cui sono soggetti l’intervento e l’esecuzione di dette decisioni.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      Il sig. Boudjlida, di nazionalità algerina, è giunto in Francia il 26 settembre 2007 per seguire studi di scuola superiore. Ha soggiornato regolarmente sul territorio francese in virtù di un permesso di soggiorno annualmente rinnovato, recante l’indicazione «studente». L’ultimo rinnovo riguardava il periodo compreso tra il 1° novembre 2011 e il 31 ottobre 2012.

19      Il sig. Boudjlida non ha chiesto il rinnovo del suo ultimo permesso di soggiorno, né ha successivamente richiesto il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno.

20      Allorché si trovava sul territorio francese in condizione di irregolarità, il sig. Boudjlida ha chiesto, il 7 gennaio 2013, la registrazione come auto‑imprenditore all’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Unione per la riscossione dei contributi di previdenza sociale e degli assegni familiari) per creare una micro-impresa nel settore dell’ingegneria.

21      Presentatosi all’incontro fissato da detto organismo, il 15 gennaio 2013, il sig. Boudjlida è stato invitato, a causa della sua condizione d’irregolarità, dai servizi della polizia di frontiera a presentarsi nei loro uffici il giorno stesso o la mattina seguente, affinché potesse essere valutata la regolarità del suo soggiorno.

22      Il 15 gennaio 2013 il sig. Boudjlida si è presentato volontariamente a tale convocazione ed è stato ascoltato da detti servizi circa la sua situazione relativa al diritto di soggiorno in Francia.

23      Il colloquio, durato 30 minuti, ha riguardato la sua domanda di registrazione come auto‑imprenditore, le circostanze del suo arrivo in Francia il 26 settembre 2007, le condizioni del suo soggiorno come studente dopo tale data, la sua situazione familiare e la questione relativa ad un suo eventuale consenso a lasciare il territorio francese se fosse stato oggetto di una decisione della prefettura in tal senso.

24      A seguito di tale colloquio, il 15 gennaio 2013 il préfet des Pyrénées-Atlantiques ha adottato la decisione impugnata in applicazione dell’articolo L. 511‑1 del Ceseda. Al sig. Boudjlida sono state notificate informazioni sugli strumenti di ricorso avverso tale decisione ed ai relativi termini di presentazione.

25      Il 18 febbraio 2013 il sig. Boudjlida ha adito il Tribunal administratif de Pau (Tribunale amministrativo di Pau) con un ricorso per l’annullamento di tale decisione. Anzitutto egli ha lamentato l’irregolarità della procedura che ha condotto alla decisione stessa in quanto, in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione, nel corso della procedura medesima egli non avrebbe beneficiato del diritto di essere ascoltato utilmente. Poi, la decisione impugnata sarebbe stata viziata da un errore di diritto, poiché, considerati l’integrazione del sig. Boudjlida, il suo percorso universitario e la presenza in Francia di due dei suoi zii professori universitari, essa arrecherebbe un pregiudizio sproporzionato alla sua vita privata. Infine, il termine per la partenza volontaria di 30 giorni, impartito con detta decisione, sarebbe troppo breve per un individuo presente sul territorio da oltre cinque anni.

26      Il préfet des Pyrénées‑Atlantiques ha difeso la legittimità della decisione in questione, sostenendo che il sig. Boudjlida, non avendo fatto richiesta di rinnovo del suo ultimo titolo di soggiorno, conformemente alle disposizioni del Ceseda, entro i due mesi precedenti alla scadenza di tale titolo, era in condizione di soggiorno irregolare al momento dell’adozione della decisione impugnata. Il diritto di essere ascoltato del sig. Boudjlida sarebbe stato rispettato e la decisione impugnata sarebbe adeguatamente motivata sia in diritto che in fatto. Non sarebbe stato inoltre commesso alcun errore di diritto. Infatti, l’obbligo di lasciare il territorio francese sarebbe fondato quando, come nel procedimento principale, l’interessato, cittadino di un paese terzo, si trovi in condizione di soggiorno irregolare. Inoltre, essendo il sig. Boudjlida privo di legami familiari più forti in Francia che nel suo paese d’origine, non sussisterebbe una lesione sproporzionata dell’esercizio da parte del sig. Boudjlida del suo diritto a vivere una vita privata e familiare. Inoltre, il termine accordato al sig. Boudjlida per lasciare il territorio, che corrisponde a quello concesso di regola, sarebbe sufficiente, dal momento che non sarebbero state allegate circostanze particolari atte a giustificare la concessione di un termine più lungo.

27      Ciò premesso, il Tribunal administratif de Pau ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)     Quale sia, per uno straniero cittadino di un paese terzo in condizione di irregolarità che debba essere oggetto di una decisione di rimpatrio, il contenuto del diritto di essere sentito definito dall’articolo 41 della [Carta]; e,

b)      in particolare, se tale diritto comprenda [per detto straniero] quello di essere posto in condizione di analizzare tutti gli elementi addebitatigli per quanto riguarda il suo diritto di soggiorno, di manifestare il proprio punto di vista, oralmente o per iscritto, con un periodo di riflessione sufficiente e, se del caso, avvalendosi di un’assistenza legale di sua scelta;

2)       Se si debba modulare ovvero limitare, se del caso, tale contenuto in considerazione dell’obiettivo d’interesse generale della politica di rimpatrio esposto dalla summenzionata direttiva [2008/115];

3)       In caso di risposta affermativa, quali adeguamenti occorra ammettere e in base a quali criteri occorra determinare questi ultimi».

Sulla prima questione

28      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento debba essere interpretato nel senso che in esso rientra, per un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare e nei confronti del quale debba essere emanata una decisione di rimpatrio, il diritto di essere posto in condizione di analizzare tutti gli elementi a suo carico e sui quali l’autorità nazionale competente intende fondare tale decisione, il diritto di disporre di un sufficiente periodo di riflessione prima di presentare le proprie osservazioni e il diritto di usufruire dell’assistenza di un legale di sua scelta al momento dell’audizione.

29      Si deve anzitutto rilevare che, al capo III, rubricato «Garanzie procedurali», la direttiva 2008/115 fissa i requisiti di forma richiesti per l’adozione delle decisioni di rimpatrio, che in particolare devono essere adottate in forma scritta e devono essere motivate, e impone agli Stati membri l’obbligo di predisporre mezzi di ricorso effettivi contro tali decisioni. Tuttavia, la citata direttiva non precisa se, e a quali condizioni, si debba garantire il rispetto del diritto dei cittadini di paesi terzi di essere ascoltati prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio che li riguardi (v., in tal senso, sentenza Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, punti 40 e 41).

30      Per quanto riguarda il diritto di essere ascoltato in relazione all’articolo 41 della Carta, citato dal il giudice del rinvio nella prima questione, deve ricordarsi che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione di cui il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante (sentenze Kamino International Logistics, C‑129/13, EU:C:2014:2041, punto 28, nonché Mukarubega, EU:C:2014:2336, punto 42).

31      Il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento è attualmente sancito non solo negli articoli 47 e 48 della Carta, che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, bensì anche nell’articolo 41 di quest’ultima, il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione. Il paragrafo 2 del citato articolo 41 prevede che tale diritto a una buona amministrazione comporti, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio (sentenze Kamino International Logistics, EU:C:2014:2041, punto 29, nonché Mukarubega, EU:C:2014:2336, punto 43).

32      Come ricordato dalla Corte al punto 67 della sentenza YS e a.(C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081), dal tenore letterale dell’articolo 41 della Carta emerge chiaramente che esso si rivolge unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, e non agli Stati membri (v., in tal senso, sentenza Cicala, C‑482/10, EU:C:2011:868, punto 28).

33      Pertanto, il richiedente un permesso di soggiorno non può trarre dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta un diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento relativo alla sua domanda (sentenza Mukarubega, EU:C:2014:2336, punto 44).

34      Un siffatto diritto costituisce invece parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio generale del diritto dell’Unione (sentenza Mukarubega, EU:C:2014:2336, punto 45).

35      Per rispondere alla prima questione è necessario quindi interpretare il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 della stessa.

36      Il diritto di essere ascoltato garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v., in particolare, sentenze M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 87 e giurisprudenza ivi citata, nonché Mukarubega, EU:C:2014:2336, punto 46).

37      Secondo la giurisprudenza della Corte, la regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere posto in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di consentire all’autorità competente di essere in grado di tener conto utilmente di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di permettere a quest’ultima di correggere un errore o far valere elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro (v. sentenze Sopropé, C‑349/07, EU:C:2008:746, punto 49, e Mukarubega, EU:C:2014:2336, punto 47).

38      Tale diritto implica anche che l’amministrazione presti tutta l’attenzione necessaria alle osservazioni così presentate dall’interessato esaminando, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e motivando circostanziatamente la sua decisione (v. sentenze Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14, e Sopropé, EU:C:2008:746, punto 50), laddove l’obbligo di motivare una decisione in modo sufficientemente dettagliato e concreto, al fine di consentire all’interessato di comprendere le ragioni del diniego opposto alla sua domanda, costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa (sentenza M., EU:C:2012:744, punto 88).

39      Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il rispetto del diritto di essere ascoltato s’impone anche quando la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (v. sentenze Sopropé, EU:C:2008:746, punto 38; M., EU:C:2012:744, punto 86, nonché G. e R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 32).

40      L’obbligo di rispettare i diritti della difesa dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi incombe, dunque, in linea di principio sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano provvedimenti che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione (sentenza G. e R., EU:C:2013:533, punto 35).

41      Quando il diritto dell’Unione non fissa né le condizioni alle quali deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, né le conseguenze della violazione di tali diritti, tali condizioni e tali conseguenze rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza Mukarubega, EU:C:2014:2336, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

42      Tali esigenze di equivalenza e di effettività sono espressione dell’obbligo generale per gli Stati membri di garantire il rispetto dei diritti della difesa spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, segnatamente per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali (sentenza Mukarubega, EU:C:2014:2336, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

43      Tuttavia, secondo una giurisprudenza della Corte altrettanto costante, i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (sentenze Alassini e a., da C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146, punto 63; G. e R., EU:C:2013:533, punto 33, nonché Texdata Software, C‑418/11, EU:C:2013:588, punto 84).

44      Dal momento che il giudice del rinvio si interroga sul contenuto del diritto di essere ascoltato nell’ambito della direttiva 2008/115, occorre anzitutto ricordare le seguenti considerazioni generali.

45      Le modalità secondo cui un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare deve poter esercitare il suo diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio devono essere valutate alla luce dell’obiettivo della direttiva 2008/115, che mira al rimpatrio efficace dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare verso i loro paesi d’origine (v., in tal senso, sentenza Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 30).

46      Secondo costante giurisprudenza della Corte, una volta constatata l’irregolarità del soggiorno, le competenti autorità nazionali devono, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/115 e fatte salve le eccezioni previste all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della medesima, adottare una decisione di rimpatrio (v., in tal senso, sentenze El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 35; Achughbabian, EU:C:2011:807, punto 31, e Mukarubega, EU:C:2014:2336, punto 57).

47      Inoltre, il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio ha la finalità di consentire all’interessato di manifestare il proprio punto di vista sulla regolarità del suo soggiorno e sull’eventuale applicazione delle eccezioni all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, previste all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della medesima.

48      Poi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, in applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/115, rubricato «Non‑refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», quando gli Stati membri danno attuazione alla suddetta direttiva, essi devono, da una parte, tenere nella debita considerazione l’interesse superiore del bambino, la vita familiare e le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo e, dall’altra, rispettare il principio di non-refoulement (non respingimento).

49      Ne consegue che, qualora l’autorità nazionale competente intenda adottare una decisione di rimpatrio, tale autorità deve necessariamente rispettare gli obblighi imposti dall’articolo 5 della direttiva 2008/115 e sentire l’interessato in proposito.

50      Al riguardo, spetta all’interessato cooperare con l’autorità nazionale competente nel corso della sua audizione al fine di fornirle tutte le informazioni pertinenti sulla propria situazione personale e familiare e, in particolare, quelle che possono giustificare la non adozione di una decisione di rimpatrio.

51      Infine, dal diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio discende l’obbligo per le autorità nazionali competenti di consentire all’interessato di esprimere il proprio punto di vista circa le modalità del suo rimpatrio (ossia il termine per la partenza e il carattere volontario o coercitivo del rimpatrio). Infatti, in particolare dall’articolo 7 della direttiva 2008/115, che al paragrafo 1 prevede un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni per lasciare il territorio nazionale in caso di partenza volontaria, risulta che, in virtù del paragrafo 2 della medesima disposizione, ove necessario gli Stati membri devono prorogare detto periodo per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l’esistenza di bambini che frequentano la scuola e l’esistenza di altri legami familiari e sociali.

52      In secondo luogo, occorre esaminare in particolare se il diritto di essere ascoltato, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 della stessa, comprenda, per un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, il diritto di analizzare tutti gli elementi a suo carico, il che presuppone che l’amministrazione nazionale gliene fornisca una previa comunicazione e che gli conceda un periodo di riflessione sufficiente per preparare la sua audizione, nonché quello di ricorrere all’assistenza di un legale di propria scelta nel corso dell’audizione stessa.

53      Per quanto riguarda, anzitutto, la comunicazione da parte dell’autorità nazionale competente, antecedente l’adozione di una decisione di rimpatrio, della propria intenzione di adottare una simile decisione e degli elementi su cui tale autorità intende fondare la decisione in questione e la concessione all’interessato di un periodo di riflessione, occorre anzitutto rilevare che la direttiva 2008/115 non prevede siffatte modalità procedurali in contraddittorio.

54      Poi, al punto 60 della sentenza Mukarubega (EU:C:2014:2336), la Corte ha dichiarato che, dato che la decisione di rimpatrio è strettamente legata, in forza della direttiva 2008/115, all’accertamento dell’irregolarità del soggiorno, il diritto di essere ascoltato non può essere interpretato nel senso che, quando l’autorità nazionale competente intende adottare contestualmente, nei confronti di un cittadino di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, una decisione che accerta un soggiorno irregolare e una decisione di rimpatrio, tale autorità debba necessariamente ascoltare l’interessato in modo da consentirgli di esprimere il suo punto di vista specificamente su quest’ultima decisione, dal momento che costui ha avuto la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista in merito all’irregolarità del suo soggiorno e ai motivi in grado di giustificare, in forza del diritto nazionale, che detta autorità si astenga dall’adottare una decisione di rimpatrio.

55      Ne consegue che il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio deve essere interpretato non già nel senso che detta autorità abbia l’obbligo di avvertire il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, prima dell’audizione organizzata in vista di detta adozione, del fatto che essa prevede di adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, di comunicarli gli elementi su cui intende fondare la stessa decisione ovvero di concedergli un periodo di riflessione prima di ricevere le sue osservazioni, bensì nel senso che tale cittadino deve avere la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista in merito all’irregolarità del suo soggiorno e ai motivi che possono giustificare, in forza del diritto nazionale, che la stessa autorità si astenga dall’adottare una decisione di rimpatrio.

56      Tuttavia occorre rilevare che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, deve ammettersi un’eccezione nel caso in cui il cittadino di un paese terzo non possa ragionevolmente prevedere gli elementi che potrebbero essere posti a suo carico o possa obiettivamente contestarli solo dopo aver effettuato talune verifiche o adempimenti in vista, in particolare, dell’ottenimento di documenti giustificativi.

57      In ogni caso, come rilevato dalla Commissione europea, resta il fatto che il cittadino di un paese terzo interessato il cui soggiorno sia irregolare avrà la possibilità di contestare, qualora lo desideri, la valutazione compiuta dall’amministrazione della sua situazione nell’ambito di un ricorso giurisdizionale.

58      Infatti, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, collocato nell’ambito del capo III di questa, relativo alle garanzie procedurali, prevede a carico degli Stati membri l’obbligo di pronunciare le decisioni di rimpatrio in forma scritta, motivandole in fatto e in diritto e fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. Gli elementi principali di dette decisioni sono oggetto, eventualmente, di una traduzione scritta od orale, alle condizioni previste dall’articolo 12, paragrafo 2, di detta direttiva. Tali garanzie combinate con quelle riconducibili al diritto ad un ricorso effettivo, di cui all’articolo 13 della medesima direttiva, assicurano la tutela e la difesa dell’interessato contro una decisione a lui pregiudizievole.

59      Da quanto precede risulta che il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio deve consentire all’amministrazione nazionale competente di istruire il fascicolo in modo da adottare una decisione con piena cognizione di causa e motivare quest’ultima in modo adeguato, affinché l’interessato possa eventualmente esercitare validamente il suo diritto di ricorso.

60      Nel caso specifico, nel procedimento principale, risulta dal verbale del colloquio del sig. Boudjlida con i servizi di polizia di frontiera che, il 15 gennaio 2013, questi è stato invitato a presentarsi nei locali di tali servizi, lo stesso giorno o la mattina del giorno seguente, per «esaminare il [suo] diritto di soggiorno». Essendosi egli presentato lo stesso giorno ai predetti servizi solo, di propria volontà, per essere ascoltato, il sig. Boudjlida ha rinunciato al termine di un giorno che gli era stato concesso e a ricorrere all’assistenza di un legale.

61      Dal processo verbale risulta altresì che il sig. Boudjlida sapeva che il suo permesso di soggiorno era scaduto il 31 ottobre 2012 e che non ignorava che, in mancanza di una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, egli si trovava, a partire da quel momento, in condizioni di soggiorno irregolare in Francia. Inoltre, i servizi di polizia hanno informato esplicitamente il sig. Boudjlida, del fatto che poteva essere oggetto di una decisione di rimpatrio e gli hanno chiesto se avrebbe accettato di lasciare il territorio francese, qualora nei suoi confronti fosse stata adottata una decisione in tal senso. Il sig. Boudjlida ha risposto a tale domanda che accettava «di aspettare nei locali d’attesa la risposta della prefettura di Pau che può invitar[lo] a lasciare il territorio, destinar[lo] ad un centro di trattenimento o invitar[lo] a regolarizzare la [sua] situazione».

62      Di conseguenza, il sig. Boudjlida è stato informato dei motivi della sua audizione e ne conosceva l’argomento nonché le eventuali conseguenze. Inoltre, tale audizione riguardava chiaramente le informazioni pertinenti e necessarie ai fini dell’attuazione della direttiva 2008/115, nel rispetto del diritto ad essere ascoltato dell’interessato.

63      Infatti, nel corso del suo colloquio con i servizi di polizia, il sig. Boudjlida è stato sentito, in particolare, sulla sua identità, sulla sua cittadinanza, sul suo stato civile, sull’irregolarità del suo soggiorno in Francia, sugli adempimenti amministrativi che aveva intrapreso per tentare di regolarizzare il suo soggiorno, sulla durata totale del suo soggiorno in Francia, sui suoi precedenti titoli di soggiorno, sul suo percorso universitario e professionale, sulle sue risorse, sulla sua situazione familiare in Francia e in Algeria. I servizi di polizia gli hanno chiesto se avrebbe accettato di lasciare il territorio francese nel caso in cui fosse stata adottata una decisione di rimpatrio da parte del préfet des Pyrénées-Atlantiques. Inoltre, dato che il sig. Boudjlida è stato ascoltato, segnatamente, sulla durata del suo soggiorno in Francia, sui suoi studi in Francia e sui suoi legami familiari in Francia, questi ha avuto la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista in merito alla sua vita familiare conformemente all’articolo 5, lettera b), della direttiva 2008/115, nonché all’eventuale applicabilità dei criteri che consentono di prorogare il periodo di partenza volontaria in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva, ed è stato quindi ascoltato sulle modalità del suo rimpatrio.

64      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se il diritto di essere ascoltato, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115, includa il diritto di usufruire dell’assistenza di un legale durante l’audizione, deve rilevarsi che il diritto all’assistenza legale è previsto all’articolo 13 di detta direttiva unicamente dopo l’adozione di una decisione di rimpatrio e soltanto nell’ambito di un ricorso per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrano garanzie di indipendenza. Conformemente a detto articolo 13, paragrafo 4, in talune circostanze deve essere accordata un’assistenza legale gratuita su richiesta dell’interessato.

65      Tuttavia, un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare può in ogni momento ricorrere ad un legale, a proprie spese, per avvalersi dell’assistenza di questi nel corso della sua audizione da parte delle autorità nazionali competenti, purché l’esercizio di tale diritto non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non comprometta l’efficace attuazione della direttiva suddetta.

66      Nel caso di specie, nel procedimento principale risulta che, durante la sua audizione, il sig. M. Boudjlida non ha chiesto di essere assistito da un legale.

67      Da ultimo, per quanto riguarda l’esigua durata, ossia 30 minuti, dell’audizione di cui al procedimento principale, menzionata dal sig. Boudjlida e dalla Commissione, deve rilevarsi che la questione se la durata dell’audizione di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare incida sul rispetto del diritto di essere ascoltato, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115, non è determinante. Infatti, ciò che rileva è la circostanza che un simile cittadino abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in maniera adeguata, sulla legalità del suo soggiorno e sulla sua situazione personale, il che emerge, per quanto attiene al sig. Boudjlida, dalle considerazioni esposte ai punti da 61 a 63 della presente sentenza.

68      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito di tale direttiva e, segnatamente, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso include, per un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, il diritto di manifestare, prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio che lo riguarda, il proprio punto di vista sulla regolarità del suo soggiorno, sull’eventuale applicabilità degli articoli 5 e 6, paragrafi da 2 a 5, di detta direttiva nonché sulle modalità del suo rimpatrio.

69      Per contro, il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso non impone all’autorità nazionale competente l’obbligo né di avvertire tale cittadino, prima dell’audizione organizzata in vista di detta adozione, del fatto che essa prevede di adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, né di comunicargli gli elementi sui quali essa intende fondare la medesima, né di concedergli un periodo di riflessione prima di ricevere le sue osservazioni, qualora il cittadino interessato abbia la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista sull’irregolarità del suo soggiorno e sui motivi che possano giustificare, in forza del diritto nazionale, che tale autorità si astenga dall’adottare una decisione di rimpatrio.

70      Il diritto di essere ascoltato in ogni procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare può ricorrere, prima dell’adozione da parte dell’autorità amministrativa nazionale competente di una decisione di rimpatrio che lo riguardi, ad un legale per usufruire dell’assistenza di quest’ultimo durante la sua audizione da parte di detta autorità, purché l’esercizio di tale diritto non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non comprometta l’efficace attuazione della direttiva 2008/115.

71      Tuttavia, il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri l’obbligo di assumere l’onere della suddetta assistenza nell’ambito del gratuito patrocinio.

Sulla seconda e sulla terza questione

72      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

Sulle spese

73      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e, segnatamente, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso include, per un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, il diritto di manifestare, prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio che lo riguarda, il proprio punto di vista sulla regolarità del suo soggiorno, sull’eventuale applicabilità degli articoli 5 e 6, paragrafi da 2 a 5, di detta direttiva nonché sulle modalità del suo rimpatrio.

Per contro, il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso non impone all’autorità nazionale competente l’obbligo né di avvertire tale cittadino, prima dell’audizione organizzata in vista di detta adozione, del fatto che essa prevede di adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, né di comunicargli gli elementi sui quali essa intende fondare la medesima, né di concedergli un periodo di riflessione prima di ricevere le sue osservazioni, qualora il cittadino interessato abbia la possibilità di esprimere, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista sull’irregolarità del suo soggiorno e sui motivi che possano giustificare, in forza del diritto nazionale, che tale autorità si astenga dall’adottare una decisione di rimpatrio.

Il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare può ricorrere, prima dell’adozione da parte dell’autorità amministrativa nazionale competente di una decisione di rimpatrio che lo riguardi, ad un legale per usufruire dell’assistenza di quest’ultimo durante la sua audizione da parte di detta autorità, purché l’esercizio di tale diritto non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non comprometta l’efficace attuazione della direttiva 2008/115.

Tuttavia, il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell’ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri l’obbligo di assumere l’onere della suddetta assistenza nell’ambito del gratuito patrocinio.

Firme