Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 12 dicembre 2019 nella causa C-519/18

La Corte ha chiarito la possibilità per uno Stato Membro di assegnare il diritto alla riunificazione familiare a certi membri della famiglia di cittadini rifugiati, e le condizioni alla quale questo diritto è o può essere soggetto.


La sentenza


SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica dell’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Disposizione facoltativa – Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Familiare di un rifugiato non previsto all’articolo 4 – Nozione di “persona a carico”»

Nella causa C‑519/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria), con decisione del 16 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2018, nel procedimento

TB

contro

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:


per TB, da G. Győző, ügyvéd;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e G. Tornyai, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da C. Schillemans e M. Bulterman, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Tokár, C. Cattabriga e M. Condou-Durande, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra TB e Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ufficio per l’immigrazione e l’asilo, Ungheria) in merito al rigetto da parte di tale ufficio di una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare a favore della sorella dell’interessato.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 I considerando 2, 4 e 8 della direttiva 2003/86 enunciano quanto segue:

«2) Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(…)

4) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato.
(…)

8) La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare».

4 L’articolo 1 della suddetta direttiva così prevede:

«Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri».
5 L’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva recita come segue:

«La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli».
6 L’articolo 4 della medesima direttiva dispone, ai paragrafi da 1 a 3:

«1.   In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a) il coniuge del soggiornante;
b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, compresi i figli adottati (…);
c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del soggiornante, quando quest’ultimo sia titolare dell’affidamento e responsabile del loro mantenimento. (…)
d) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del coniuge, quando quest’ultimo sia titolare dell’affidamento e responsabile del loro mantenimento. (…)

(…)

2.   In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine;
b) i figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.
3.   Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l’ingresso e il soggiorno ai sensi della presente direttiva, fatto salvo il rispetto delle condizioni definite al capo IV, del partner non coniugato cittadino di un paese terzo che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il soggiornante, o del cittadino di un paese terzo legato al soggiornante da una relazione formalmente registrata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, nonché dei figli minori non coniugati, anche adottati, di tali persone, come pure i figli adulti non coniugati di tali persone, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.

Gli Stati membri possono decidere, relativamente al ricongiungimento familiare, di riservare ai partner legati da una relazione formalmente registrata lo stesso trattamento previsto per i coniugi».
7 L’articolo 10 della direttiva 2003/86, contenuto nel suo capo V, che reca il titolo «Ricongiungimento familiare dei rifugiati», così prevede:

«1.   L’articolo 4 si applica alla definizione di familiari con l’eccezione del terzo comma del paragrafo 1 di tale articolo che non si applica ai figli dei rifugiati.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all’articolo 4, qualora essi siano a carico del rifugiato.

3.   Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri:

a) autorizzano l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
b) possono autorizzare l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altro familiare, quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli».
8 Ai sensi dell’articolo 17 di tale direttiva:

«In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine».

Diritto ungherese

9 L’articolo 19 dell’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi; in prosieguo: la «legge del 2007») dispone quanto segue:

«1.   Può ottenere un’autorizzazione al soggiorno ai fini di ricongiungimento familiare il cittadino di un paese terzo che sia familiare di un cittadino di un paese terzo titolare di un’autorizzazione al soggiorno, all’ingresso, di stabilimento, di stabilimento provvisorio, di stabilimento nazionale o di stabilimento CE, o di una persona che sia titolare, in forza di una legge speciale, di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente (in prosieguo e in via generale: il «soggiornante»).

(…)

4.   Può ottenere un’autorizzazione al soggiorno a fini di ricongiungimento familiare:

a) il genitore a carico;
b) il fratello o la sorella e gli ascendenti e discendenti in linea diretta, qualora non siano in grado di provvedere alle proprie necessità a causa del loro stato di salute,
del soggiornante o del suo coniuge o della persona cui sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 Il 7 settembre 2015 l’autorità ungherese competente ha riconosciuto a TB lo status di rifugiato. Il 12 gennaio 2016 la sorella di TB ha chiesto alla rappresentanza diplomatica ungherese a Teheran (Iran) un permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con TB e un visto per entrare in possesso di tale permesso di soggiorno.

11 Tale richiesta è stata respinta da una decisione dell’autorità di primo grado, confermata dall’autorità di secondo grado, in quanto, da un lato, la sorella di TB, per ottenere il permesso di soggiorno richiesto, aveva fornito dati falsi all’autorità competente e in quanto, dall’altro, essa, tenuto conto delle sue qualifiche e del suo stato di salute, non aveva dimostrato che non sarebbe stata in grado di mantenersi a causa del suo stato di salute, fermo restando che, secondo la documentazione medica allegata alla sua domanda, essa soffrirebbe di una depressione che richiedeva un controllo medico regolare.

12 Avverso tale decisione di rigetto TB ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso, egli fa valere, in particolare, che la norma prevista dall’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), della legge del 2007, ai sensi della quale il fratello o la sorella di un rifugiato può ottenere un permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, a condizione che egli non sia in grado di mantenersi a causa del suo stato di salute, viola l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86.

13 Il giudice nazionale, che dubita della compatibilità di tale norma con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, rileva che la condizione così prevista dall’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), non corrisponde a quella prevista da tale articolo 10, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento dei membri della famiglia diversi da quelli di cui all’articolo 4 di tale direttiva, quali i fratelli e le sorelle del rifugiato, purché siano «a suo carico». Pertanto, la condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), corrisponderebbe a quella di cui all’articolo 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, di tale direttiva per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, non dei fratelli e sorelle del rifugiato, ma dei figli adulti non sposati del richiedente o del coniuge e dei figli adulti non coniugati comuni del richiedente e del partner.

14 Di conseguenza, tale giudice si chiede anzitutto se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 osti a che uno Stato membro, che si avvale della possibilità prevista da tale disposizione autorizzando il ricongiungimento dei familiari diversi da quelli di cui all’articolo 4 di tale direttiva, subordini tale ricongiungimento a condizioni diverse da quelle previste da tale prima disposizione.

15 A tale riguardo, detto giudice rileva che, in una precedente sentenza, la Kúria (Corte suprema, Ungheria) ha dichiarato, senza formulare una domanda di pronuncia pregiudiziale, che la risposta a tale questione dovrebbe essere negativa e che l’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), della legge del 2007 non viola pertanto l’articolo 10, paragrafo 2, di cui trattasi.

16 Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, se è vero che, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei membri della famiglia non contemplati dall’articolo 4 di tale direttiva e quindi derogare alla definizione della nozione di «familiare» di cui a detto articolo, essi non potrebbero, per contro, derogare alla condizione prevista da detto articolo 10, paragrafo 2, secondo cui tali membri possono beneficiare del ricongiungimento familiare se sono a carico del rifugiato.

17 In secondo luogo, in caso di soluzione affermativa della questione di cui al punto 14 della presente sentenza, il giudice del rinvio s’interroga sull’interpretazione della nozione di «persona a carico» ai sensi della direttiva 2003/86.

18 A tale riguardo, detto giudice rileva che, nella sua versione nella lingua processuale, l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva si riferisce ai familiari a carico del rifugiato («a menekült eltartottjai»), mentre, nella sua versione in lingua inglese, tale disposizione si riferisce a coloro che hanno una relazione di dipendenza con il rifugiato («dependent on the refugee»). Lo stesso dubita che tali espressioni siano pienamente equivalenti.

19 Esso si chiede inoltre se il concetto di persona «a carico» implichi una valutazione globale dei vari elementi che caratterizzano la dipendenza o se tale concetto possa essere riassunto come l’esistenza di uno solo di questi elementi, come l’incapacità del familiare interessato di sovvenire alle proprie necessità a causa del suo stato di salute, di modo che uno Stato membro possa, sulla sola base di questo elemento, considerare che un familiare che non lo soddisfa non dipende dal soggiornante, senza effettuare una valutazione individuale della situazione di tale familiare. A tale riguardo, detto giudice rileva che, secondo la Kúria (Corte suprema, Ungheria), dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione implica una dipendenza non solo materiale, ma anche fisica e intellettuale, cosicché il rapporto di dipendenza può essere caratterizzato da un rapporto di dipendenza complesso, di cui l’onere materiale costituisce solo uno degli elementi.

20 In terzo luogo, in caso di soluzione negativa della questione di cui al punto 14 della presente sentenza, il giudice nazionale si chiede se gli Stati membri siano liberi di imporre qualsiasi condizione, comprese quelle previste dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86, e, eventualmente, s’interroga sulla portata della condizione prevista da tale articolo 4, paragrafo 3, in quanto i familiari interessati non siano oggettivamente in grado di sovvenire alle proprie necessità a causa del loro stato di salute.

21 Alla luce di tali circostanze, il Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se si debba interpretare l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva [2003/86], nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi ai sensi di detto articolo l’ingresso di un familiare non incluso tra coloro che figurano all’articolo 4 [della menzionata direttiva], potrà applicare a tale familiare esclusivamente il requisito previsto all’articolo 10, paragrafo 2 (che sia “a carico del rifugiato”).

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se implichi la qualità di persona “a carico” (“dependency”), disciplinata all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2003/86], una situazione di fatto in cui debbano concorrere, cumulativamente, i vari aspetti della dipendenza, o se sia sufficiente, affinché possa configurarsi detta qualità, che si configuri uno qualsiasi di tali aspetti, a seconda delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie. In tale contesto, se sia conforme al requisito previsto all’articolo 10, paragrafo 2, [di tale direttiva] (che sia “a carico del rifugiato”), una norma nazionale che, escludendo una valutazione individuale, considera esclusivamente un unico elemento fattuale (un aspetto indicativo della dipendenza: “non essere in grado di provvedere alle proprie necessità a causa del proprio stato di salute”) quale condizione che consente che sia soddisfatto detto requisito.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione e, quindi, qualora lo Stato membro possa applicare altri requisiti oltre a quello figurante all’articolo 10, paragrafo 2, [della direttiva 2003/86] (che sia “a carico del rifugiato”), se questo significhi che lo Stato membro è legittimato a stabilire, ove lo consideri opportuno, qualsiasi requisito, inclusi quelli sanciti con riferimento ad altri familiari all’articolo 4, paragrafi 2 e 3 [della menzionata direttiva], o se possa applicare esclusivamente il requisito che rientra all’articolo 4, paragrafo 3, [di detta direttiva]. In tale ipotesi, quale situazione di fatto implichi il requisito “objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health” [qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute] previsto all’articolo 4, paragrafo 3. Se debba essere interpretato nel senso che il familiare “non è in grado” di prendersi cura di “se stesso” o non può sovvenire “alle proprie necessità”, o se si debba interpretare, eventualmente, in modo diverso».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

22 Il governo ungherese sostiene che le questioni pregiudiziali sono irricevibili per la loro natura ipotetica. Tali questioni si basano infatti sull’erronea premessa che l’Ungheria, con l’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), della legge del 2007, ha attuato l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, anche se non ha notificato tali informazioni alla Commissione ai sensi dell’articolo 20 di tale direttiva.

23 A tale proposito, occorre ricordare che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 26).

24 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta di una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 27).

25 Nella specie si deve sottolineare che, secondo il giudice del rinvio, adottando l’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), della legge del 2007, il legislatore ungherese ha senz’altro inteso attuare l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, recependo così una disposizione che concede agli Stati membri una libertà di scelta che costituisce parte integrante del regime stabilito dalla direttiva stessa (v., al riguardo, per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti da 65 a 68).

26 Orbene, la Corte è tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio. Di conseguenza, a prescindere dalle censure mosse dal governo ungherese all’interpretazione del diritto nazionale effettuata dal giudice del rinvio, l’esame del presente rinvio pregiudiziale deve essere compiuto facendo riferimento all’interpretazione di tale diritto operata da detto giudice (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2016, New Valmar, C‑15/15, EU:C:2016:464, punto 25).

27 Il fatto che l’Ungheria non abbia notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/86, l’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), come misura di trasposizione dell’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva, non è tale da modificare tale conclusione. Non è sufficiente che una misura nazionale non sia stata notificata alla Commissione dallo Stato membro interessato per escludere che la misura possa attuare una disposizione di una direttiva.

28 L’eccezione di irricevibilità deve pertanto essere respinta.

29 Va inoltre rilevato che, con la seconda e la terza questione, il giudice nazionale interroga la Corte anche in merito all’interpretazione da dare all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86.

30 Tuttavia, tali disposizioni concernono situazioni diverse da quella di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto riguardano il ricongiungimento familiare di familiari di un rifugiato diversi dalla sorella.

31 Il semplice fatto che, nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, il legislatore ungherese abbia utilizzato termini analoghi a quelli di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva non è sufficiente a giustificare una richiesta di interpretazione di tali disposizioni. Infatti, il giudice del rinvio non ha affermato, nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, che il legislatore ungherese aveva inteso operare un rinvio diretto e incondizionato a tali disposizioni adottando l’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), della legge del 2007 (v., al riguardo, sentenze del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 47, e del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punto 33).

32 Ne consegue che non è quindi necessario interpretare, nell’ambito della presente causa, l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86.
Nel merito

33 Con le sue questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro autorizzi il ricongiungimento della sorella di un rifugiato solo qualora quest’ultima, a causa del suo stato di salute, non sia in grado di sovvenire alle proprie necessità.

34 Ai sensi del suo articolo 1, lo scopo della direttiva 2003/86 è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.

35 In tale contesto, l’articolo 4 della presente direttiva elenca i familiari di un cittadino di un paese terzo nei confronti dei quali gli Stati membri devono o possono, a seconda dei casi, riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi della presente direttiva.

36 Tuttavia, dal considerando 8 della stessa direttiva risulta che essa offre ai rifugiati condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, giacché la loro situazione richiede un’attenzione particolare a causa dei motivi che li hanno costretti a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di condurre una vita familiare normale (sentenza del 12 aprile 2018, A e S, C‑550/16, EU:C:2018:248, punto 32).

37 Una di queste condizioni più favorevoli è stabilita dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86.

38 Infatti, mentre l’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva rende l’articolo 4 della stessa applicabile ai rifugiati, ad eccezione della riserva di cui al paragrafo 1, terzo comma, che non si applica ai figli dei rifugiati, l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva consente inoltre agli Stati membri di concedere il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi di tale direttiva anche ai membri della famiglia del rifugiato diversi da quelli di cui al medesimo articolo 4.

39 Va tuttavia sottolineato, in primo luogo, che l’articolo 10, paragrafo 2, è di natura facoltativa. Questa disposizione lascia quindi alla discrezione di ciascuno Stato membro la facoltà di decidere se attuare l’estensione del campo di applicazione personale della direttiva 2003/86 da essa autorizzata.

40 Inoltre, come l’avvocato generale ha sottolineato nella sostanza al paragrafo 37 delle sue conclusioni, l’articolo 10, paragrafo 2, lascia agli Stati membri anche un notevole margine di discrezionalità nel determinare, tra i familiari del rifugiato, diversi da quelli di cui all’articolo 4 di detta direttiva, quelli il cui ricongiungimento con il rifugiato residente nel loro territorio è auspicato da tali Stati membri.

41 In secondo luogo, va sottolineato che il margine di manovra di cui dispongono gli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 10, paragrafo 2, è tuttavia limitato dalla condizione a cui tale disposizione subordina tale attuazione. Infatti, dalle stesse disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, risulta chiaramente che gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento di altri membri della famiglia del rifugiato, non contemplati dall’articolo 4 della direttiva 2003/86, se sono a carico del rifugiato.

42 Pertanto, sotto un primo profilo, a pena di privare tale condizione di qualsiasi efficacia, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro autorizzi il ricongiungimento di un familiare di un rifugiato, non previsto dall’articolo 4 di tale direttiva, quando quest’ultimo non è a carico del rifugiato. Una normativa nazionale che non rispetti tale condizione contrasterebbe con gli obiettivi della direttiva 2003/86, in quanto consentirebbe di concedere il beneficio dello status derivante da tale direttiva a persone che non soddisfano le condizioni per ottenerlo (v., per analogia, sentenze del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punto 55, e del 23 maggio 2019, Bilali, C‑720/17, EU:C:2019:448, punto 44).

43 Tale constatazione lascia tuttavia impregiudicata la possibilità, riconosciuta dall’articolo 3, paragrafo 5 di detta direttiva, che gli Stati membri concedano, in base al solo diritto nazionale, un diritto di ingresso e di soggiorno a condizioni più favorevoli.

44 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il significato da attribuire alla condizione di essere «a carico» del rifugiato, occorre ricordare che dai requisiti sia dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia del principio di uguaglianza risulta che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contiene alcun riferimento esplicito al diritto degli Stati membri per determinarne il significato e la portata devono di norma trovare, in tutta l’Unione europea, un’interpretazione autonoma e uniforme (sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 62 e giurisprudenza citata).

45 Tuttavia, poiché l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 non contiene alcun riferimento al diritto nazionale degli Stati membri per quanto riguarda tale condizione, essa deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme.

46 A tale riguardo, va rilevato che la Corte ha già interpretato la condizione secondo cui il familiare deve essere a carico del richiedente il ricongiungimento nell’ambito della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

47 Secondo tale giurisprudenza, lo status di familiare «a carico» di un cittadino dell’Unione con diritto di soggiorno presuppone che si dimostri l’esistenza di una situazione di reale dipendenza. Questa dipendenza deriva da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal titolare del diritto di soggiorno (sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 43; dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 55; del 16 gennaio 2014, Reyes, C‑423/12, EU:C:2014:16, punti 20 e 21, e del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 50).

48 Per determinare l’esistenza di tale dipendenza, lo Stato membro ospitante deve valutare se, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, il familiare non sia in grado di sopperire ai propri bisogni essenziali. La necessità di sostegno materiale deve esistere nello Stato d’origine o di provenienza del familiare nel momento in cui egli chiede di ricongiungersi con il cittadino dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 gennaio 2007, Jia, C‑1/05, EU:C:2007:1, punto 37, e del 16 gennaio 2014, Reyes, C‑423/12, EU:C:2014:16, punti 22 e 30).

49 Occorre prendere in considerazione tale giurisprudenza per interpretare la nozione di familiare «a carico», ai sensi della direttiva 2003/86. Infatti, le direttive 2004/38 e 2003/86 perseguono analoghi obiettivi in quanto mirano a garantire o a favorire, in seno allo Stato membro ospitante, il ricongiungimento familiare dei cittadini di altri Stati membri o di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante.

50 Tuttavia, occorre anche tener conto del fatto che, come ricordato nel considerando 8 della direttiva 2003/86, e come già risulta dal punto 35 della presente sentenza, la situazione dei rifugiati richiede particolare attenzione, in quanto sono stati costretti a fuggire dal loro paese e non possono prevedere di condurre una vita familiare normale, in quanto possono essere stati separati dalle loro famiglie per un lungo periodo di tempo prima del riconoscimento dello status di rifugiato e in quanto spesso è impossibile o pericoloso per i rifugiati o i membri della famiglia produrre documenti ufficiali o contattare le autorità del loro paese d’origine (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2018, K e B, C‑380/17, EU:C:2018:877, punto 53, e del 13 marzo 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 66).

51 A tale riguardo, esigere che il rifugiato garantisca effettivamente, al momento della domanda di ricongiungimento, il sostegno materiale al familiare nello Stato d’origine o nel paese d’origine del medesimo potrebbe avere l’effetto di escludere dal campo d’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 i familiari che sono realmente a suo carico, per il solo fatto che il rifugiato non è o non è più in grado di fornire loro il sostegno materiale di cui hanno bisogno per sovvenire alle proprie necessità essenziali nel loro Stato d’origine o nel loro paese d’origine. Tuttavia, non si può escludere che il rifugiato non sia o non sia più in grado di fornire tale sostegno a causa di fattori che sfuggono al suo controllo, come l’impossibilità materiale di inviare i fondi necessari o il timore di mettere in pericolo la sicurezza dei suoi familiari contattandoli.

52 Di conseguenza, il familiare di un rifugiato deve essere considerato a carico ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 quando ne è effettivamente dipendente, nel senso che, da un lato, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità essenziali nel suo Stato d’origine o di provenienza alla data in cui chiede di raggiungere il rifugiato, e, dall’altro, è accertato che il suo sostegno materiale è effettivamente fornito dal rifugiato o che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, quali il grado di parentela del familiare interessato con il rifugiato, la natura e la solidità degli altri legami familiari e l’età e la situazione economica degli altri parenti, il rifugiato sembra essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale richiesto.

53 Tale interpretazione è sostenuta dall’articolo 17 della direttiva 2003/86, che richiede un esame individualizzato della domanda di ricongiungimento familiare, nell’ambito del quale, come risulta dal considerando 8 di tale direttiva, si deve tener conto, in particolare, delle specificità connesse allo status di rifugiato del soggiornante (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2018, K e B, C‑380/17, EU:C:2018:877, punto 53).

54 In terzo luogo, da quanto precede consegue che se, come rileva il giudice nazionale, in talune versioni linguistiche, l’articolo 10, paragrafo 2, fa riferimento alla situazione di dipendenza del familiare dal rifugiato, mentre in altre versioni tale disposizione fa riferimento allo status di familiare a carico di tale rifugiato, tale divergenza è irrilevante ai fini dell’interpretazione della condizione prevista da tale articolo 10, paragrafo 2.

55 In terzo luogo, va osservato che, nell’attuazione della facoltà concessa loro dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari relativi alla natura del rapporto di dipendenza imposto da tale disposizione, in particolare subordinando il riconoscimento dei diritti derivanti dalla direttiva 2003/86 alla condizione che i familiari del rifugiato di cui trattasi siano a suo carico per determinati motivi.

56 La condizione relativa all’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il rifugiato e il familiare deve essere interpretata nel senso che essa è intesa ad escludere dal beneficio dell’opzione riconosciuta dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 i familiari del rifugiato, diversi da quelli di cui all’articolo 4 di tale direttiva, che non sono a suo carico, senza tuttavia imporre allo Stato membro, che decide di attuare tale facoltà, l’obbligo di riconoscere automaticamente a tutti o a parte dei familiari del rifugiato, diversi da quelli di cui all’articolo 4 della suddetta direttiva, il diritto al ricongiungimento non appena sono a carico del rifugiato.

57 A tale riguardo, occorre sottolineare, da un lato, che le disparità che possono risultare dal fatto che ciascuno Stato membro è quindi libero di specificare la natura del rapporto di dipendenza che, secondo la sua normativa nazionale, consente ai familiari del rifugiato, diversi da quelli di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/86, di beneficiare di un diritto al ricongiungimento familiare ai sensi di tale direttiva, sono perfettamente compatibili con la natura e la finalità dell’articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva. Infatti, già dai punti da 38 a 40 di tale sentenza risulta chiaramente che l’articolo 10, paragrafo 2, è stato concepito dal legislatore dell’Unione come una disposizione facoltativa, la cui attuazione lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri, cosicché le disparità nelle norme nazionali di attuazione di tale opzione derivano naturalmente dalla scelta di tale legislatore (v., per analogia, sentenza del 12 aprile 2018, A e S, C‑550/16, EU:C:2018:248, punto 47).

58 D’altro canto, la possibilità così concessa agli Stati membri di stabilire requisiti supplementari non pregiudica, in quanto tale, gli obiettivi perseguiti in modo generale dalla direttiva 2003/86, come indicato nei considerando 4 e 8 della stessa, che consistono nell’agevolare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi interessati consentendo loro di condurre una vita familiare normale e di offrire condizioni più favorevoli all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare da parte dei rifugiati, tenuto conto della loro situazione particolare. Infatti, come rilevato ai punti 36 e 37 della presente sentenza, lo Stato membro interessato, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva e consentendo il ricongiungimento dei familiari di rifugiati diversi da quelli di cui all’articolo 4 della stessa direttiva, promuove già la realizzazione di tali obiettivi, anche se subordina detto ricongiungimento a condizioni più rigorose di quella prevista dall’articolo 10, paragrafo 2.

59 D’altro canto, vietare ad uno Stato membro di stabilire tali requisiti supplementari sarebbe contrario alla logica stessa dell’articolo 10, paragrafo 2, che, come stabilito ai punti 38 e 39 della presente sentenza, consente agli Stati membri sia di decidere di non riconoscere a nessuno dei familiari del rifugiato su cui verte detta disposizione il diritto al ricongiungimento familiare, sia di determinare liberamente quale di questi membri può beneficiare di tale diritto al ricongiungimento.

60 Inoltre, il divieto di cui trattasi potrebbe vanificare gli obiettivi di cui al punto 58 della presente sentenza, incoraggiando gli Stati membri a rinunciare alla facoltà prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86.

61 Tuttavia, va anche sottolineato, in quarto luogo, che, esercitando la facoltà concessa loro dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione.

62 Di conseguenza, il margine di discrezionalità conferito agli Stati membri da detto articolo 10, paragrafo 2, non deve, anzitutto, essere esercitato da questi ultimi in modo tale da pregiudicare l’obiettivo della direttiva 2003/86 e il suo effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 53).

63 A tale riguardo, come stabilito ai punti 36, 50 e 53 della presente sentenza, da un lato, la situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare nell’attuazione della direttiva 2003/86 e, dall’altro, l’articolo 17 di tale direttiva richiede l’individualizzazione dell’esame delle domande di ricongiungimento familiare.

64 Inoltre, come confermato tra l’altro dal considerando 2 della direttiva 2003/86, essa deve rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

65 Certo, le disposizioni della Carta non possono essere interpretate nel senso che privano gli Stati membri del margine di discrezionalità di cui dispongono quando decidono di attuare l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 ed esaminano le domande di ricongiungimento familiare presentate ai sensi di tale disposizione. Le disposizioni di tale direttiva, tuttavia, devono essere interpretate ed applicate, durante l’esame suddetto, in particolare, alla luce dell’articolo 7 della Carta che sancisce, tra gli altri diritti, quello al rispetto della vita familiare (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285, punto 28).

66 Infine, in base al principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, i mezzi predisposti dalla normativa nazionale che attua l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa e non devono eccedere quanto è necessario per conseguirli (sentenza del 21 aprile 2016, Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285, punto 42).

67 Di conseguenza, la normativa nazionale che attua la facoltà prevista all’articolo 10, paragrafo 2, deve rispettare sia i diritti fondamentali garantiti dalla Carta sia il principio di proporzionalità e non deve impedire un esame individualizzato della domanda di ricongiungimento familiare, che deve essere condotto tenendo conto anche della situazione particolare dei rifugiati.

68 È alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra che è necessario esaminare, in ultima analisi, se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 osti a che uno Stato membro riconosca il diritto al ricongiungimento familiare della sorella di un rifugiato solo se quest’ultima non è in grado di sovvenire alle proprie necessità a causa del suo stato di salute.

69 Al riguardo, va osservato, in primo luogo, che la sorella di un rifugiato non rientra tra i familiari del soggiornante di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/86. È, pertanto, possibile che uno Stato membro riconosca a tale familiare del rifugiato il diritto al ricongiungimento familiare, in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva stessa.

70 In secondo luogo, da quanto affermato ai punti da 54 a 59 della presente sentenza risulta che l’articolo 10, paragrafo 2, non osta, in linea di principio, all’introduzione da parte degli Stati membri di una condizione supplementare che esige che il rapporto di dipendenza tra il rifugiato e il familiare sia dovuto allo stato di salute di quest’ultimo.

71 Va inoltre rilevato che, nell’ambito di un’armonizzazione più precisa, il legislatore dell’Unione ha espressamente consentito agli Stati membri, all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 2003/86, di subordinare il diritto al ricongiungimento familiare di taluni familiari di un cittadino di un paese terzo a una condizione analoga.

72 Tuttavia, anche dal punto 42 di tale sentenza discende che, per preservare l’effetto utile dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, uno Stato membro non potrebbe consentire alla sorella di un rifugiato di beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 senza che essa sia a carico del rifugiato, il che implica, come dimostrato al punto 52 della presente sentenza, non solo che la sorella del rifugiato non è in grado di sovvenire alle proprie necessità essenziali, ma anche che è accertato che il suo sostegno materiale è effettivamente garantito dal rifugiato o che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, il rifugiato sembra essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale richiesto.

73 Inoltre, dai punti 53 e 63 della presente sentenza risulta anche che le autorità nazionali competenti sono tenute ad effettuare un esame individualizzato del rispetto della condizione secondo cui la sorella del rifugiato deve essere a suo carico a causa del suo stato di salute.

74 Ne consegue, in particolare, che una tale richiesta non può essere respinta per il solo fatto che l’affezione di cui la sorella del rifugiato soffre sarebbe automaticamente considerata come non idonea a instaurare un tale rapporto di dipendenza.

75 In particolare, l’esame individualizzato della domanda deve tener conto, in modo equilibrato e ragionevole, di tutti gli elementi pertinenti della situazione personale della sorella del rifugiato, quali l’età, il livello di istruzione, la situazione professionale e finanziaria e lo stato di salute. Le autorità nazionali dovranno, inoltre, tenere conto del fatto che l’ampiezza dei bisogni può essere assai varia a seconda degli individui (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun, C‑578/08, EU:C:2010:117, punto 48), nonché della situazione particolare dei rifugiati, segnatamente delle difficoltà specifiche con le quali questi ultimi devono confrontarsi riguardo all’ottenimento di elementi di prova nel loro paese d’origine.

76 Spetta al giudice nazionale interpretare, per quanto possibile, il diritto nazionale e, in particolare, l’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), della legge del 2007, in modo coerente con tali requisiti.

77 Da tutto quanto precede consegue che le questioni sollevate devono essere risolte nel senso che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro autorizzi il ricongiungimento familiare della sorella di un rifugiato solo se quest’ultima, a causa del suo stato di salute, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità, purché:

– da un lato, tale incapacità sia valutata tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, e
– dall’altro, sia possibile stabilire, anche tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, che il sostegno materiale della persona interessata è effettivamente garantito dal rifugiato o che il rifugiato sembra essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario.

Sulle spese

78 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro autorizzi il ricongiungimento familiare della sorella di un rifugiato solo se quest’ultima, a causa del suo stato di salute, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità, purché:
 
 da un lato, tale incapacità sia valutata tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, e
 
 dall’altro, sia possibile stabilire, anche tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, che il sostegno materiale della persona interessata è effettivamente garantito dal rifugiato o che il rifugiato sembra essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario.

Firme