Corte di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza del 23 maggio 2019, n. 14148

Nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio con il richiedente dinanzi alla commissione territoriale il giudice, nelle ipotesi previste dall’art. 35 bis, comma 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per violazione del principio del contraddittorio.

Corte di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza del 23 maggio 2019, n. 14148