Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 1, sentenza 17 dicembre 2013 – 18 marzo 2014, n. 6204

Presidente Macioce – Relatore Bisogni

Rilevato che

1. Il Tribunale di Ancona con decreto del 18 marzo 2011 ha respinto il ricorso proposto da A.E. e M.P., ex art. 30 sesto comma del d.lgs. n. 286/1989, per ottenere l’annullamento del diniego del visto di ricongiungimento familiare in favore del minore Y.S. emesso dall’Ambasciata Italiana del Cairo l’11 ottobre 2010. Il rigetto del ricorso è stato motivato dal Tribunale di Ancona affermando l’applicabilità dell’art. 30 sopra citato solo in caso di ingresso in Italia dei minori ai fini dell’adozione internazionale da parte di cittadini italiani e non anche nella ipotesi di kafalah (e in particolare nella ipotesi della cd. kafalah negoziale) ricorrente nel caso in esame. Ha inoltre escluso la possibilità di una interpretazione estensiva dell’art. 29 del t.u. sull’immigrazione in quanto si tratta di norma che disciplina le modalità e non le ipotesi ammesse di ricongiungimento familiare.
2. Hanno proposto reclamo A.E. e M.P. ritenendo che la kafalah secondo una interpretazione ispirata ai principi costituzionali costituisce un valido presupposto per il ricongiungimento familiare.
3. Si è opposto al reclamo il Ministero degli Affari Esteri evidenziando come la nazionalità italiana di entrambi i ricorrenti e la natura negoziale della kafalah fossero di ostacolo all’accoglimento del reclamo.
4. La Corte di appello di Ancona ha accolto il reclamo e ha disposto che l’Ambasciata italiana Cancelleria Consolare de Il Cairo rilasci il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare in favore del minore Y.S. nato a Giza il 22 settembre 2008 e affidato in kafalah a A.E. e M.P..
5. Ricorre per cassazione il Ministero degli Affari Esteri che deduce: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 1 lett. b-1 e art. 3 comma 2 lett. a del decreto legislativo n. 30/2007 in combinato disposto con gli articoli 28, comma 2, 29 comma 5 del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 32 e 33 della legge n. 184/1983 e successive modifiche, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 28 comma 2 e 29 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Il Ministero deposita memoria difensiva.
6. Si difendono con controricorso A.E. e M.P.
7. All’udienza del 19 settembre 2012 la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite in controversia analoga alla presente.
8. All’esito di tale decisione la causa è stata decisa all’udienza del 17 dicembre 2013.

Ritenuto che

9. La controversia deve essere decisa in conformità alla sentenza n. 21108 del 16 settembre 2013 delle Sezioni Unite Civili di questa Corte che ai sensi dell’art. 363 c.p.c. ha affermato il principio secondo cui non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse di minore cittadino extracomunitario, affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di “kafalah” pronunciato dal giudice straniero, nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano, ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito.
10. Conseguentemente il ricorso va accolto e la causa rimessa alla Corte di appello di Ancona che provvederà ad accertare la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite ai fini del rilascio del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale e segnatamente di quello, contenuto a pag. 13 della sentenza delle S.U., che pone, quale alternativa al provvedimento giurisdizionale di affidamento in kafalah, l’adozione di un provvedimento da parte di un’istituzione pubblica alla quale l’ordinamento straniero abbia affidato la cura del minore bisognoso. Sarà onere della Corte di rinvio anche liquidare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Permesso di soggiorno:non può essere rifiutato il nulla osta per il ricongiungimento familiare nel caso di “kafalah”